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Violazione dell’anonimato nelle prove scritte concorsuali. Nota a Tar Veneto, ord. 04.09.2020. A cura dell’Avv. Marcello Di Iorio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con Ordinanza Cautelare n.403/2020 del 04.09.2020 torna a fare il punto sui segni grafici idonei a fungere da elementi di identificazione dell’autore di un elaborato concorsuale. Il giudice amministrativo ritiene di conformarsi ad un indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluta e tassativa, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni qual volta sia anche solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito.

L’applicazione della regola deve essere riferita alla concreta idoneità del segno grafico a fungere da elemento di identificazione: la violazione dell’anonimato deve essere rinvenuta più propriamente in una “maliziosa” particolarità redazionale della prova scritta tale per cui occorre riscontrare un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. L’esistenza di elementi oggettivi deve inoltre essere corroborata dalla volontà di palesare l’identità dell’autore, vale a dire, più in concreto, che dalla lettura del testo devono emergere elementi idonei a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del candidato di rendere riconoscibile il proprio elaborato.

Con riguardo alla trattazione del caso specifico avente ad oggetto l’indicazione da parte della candidata della denominazione di un Istituto Scolastico di fantasia nella redazione della prova tecnico-pratica della procedura concorsuale bandita per l’assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, la giurisprudenza richiamata ha il pregio di chiarire quanto segue:

a) sull’elemento oggettivo – l’utilizzo di una intestazione di fantasia nella redazione di un provvedimento amministrativo non presenta caratteri tali da integrare automaticamente un elemento di identificazione atteso che la locuzione utilizzata serve solo a completare la prova concorsuale; anzi, più propriamente, la collocazione fisica dell’intestazione nella parte superiore del provvedimento non risulta estranea al contenuto astratto dell’atto amministrativo, piuttosto appare ad esso funzionale in quanto sintomo della completezza dell’elaborato. L’eventuale anomalia deve invece essere rinvenuta nella estraneità dell’elemento rispetto al contenuto complessivo dell’elaborato oppure nella presenza di un elemento avulso dal contesto e del tutto peculiare rispetto all’oggetto della prova; in tal senso, ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.

b) sull’elemento soggettivo – l’indicazione di un Istituto Scolastico di fantasia pare escludere a priori la sussistenza di una “intenzionale collusione” tra il candidato ed i membri della commissione esaminatrice. Difatti, l’omessa indicazione di riferimenti puntuali, quali il luogo geografico, la puntuale collocazione nel tempo, deve essere intesa come indice di buona fede della concorrente che mostra l’intenzione di non rendere riconoscibile il proprio elaborato; in breve, costituisce il fondamento dell’assenza di un “pactum sceleris” che possa permettere di risalire da un determinato commissario a un determinato candidato al fine di indebitamente avvantaggiarlo.

Per quanto sopra, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con il provvedimento cautelare in commento dispone in favore della candidata affinché la commissione esaminatrice provveda alla correzione dell’elaborato scritto e all’eventuale seguito della procedura concorsuale bandita per l’assunzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Avv. Marcello A. Di Iorio