TRATTENIMENTO IN SERVIZIO EX ART. 1, C. 257 L. 208/2015 – INTERRUZIONE PER CIRCOSTANZE ECCEZIONALI – DIRITTO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO SINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE MASSIMO – TRIBUNALE CIVILE SEZIONE LAVORO DI PALMI – C.A. contro Ministero Istruzione e B.C. – Estensore A. M.C.
La decisione che ci apprestiamo a commentare spicca per originalità e per essere, a quanto ci consta, la prima ad affrontare gli effetti della Pandemia da Covid-19 sui rapporti di lavoro scolastico.
La ricorrente, Dirigente Scolastica in servizio di ruolo presso un Liceo della Provincia di Reggio Calabria ricorreva in via d’urgenza avverso il provvedimento di risoluzione per quiescenza adottato dall’amministrazione scolastica stante il superamento dei termini massimi di trattenimento in servizio.
La ricorrente, difatti, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza (67esimo anno di età), aveva chiesto il trattenimento in servizio per un biennio con incarico a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015; trattenimento che era stato autorizzato, con valutazione positiva in ordine all’interesse per la pubblica Amministrazione che la stessa portasse avanti i progetti internazionali di cui alla citata legge.
Sosteneva, quindi, l’illegittimità del provvedimento in forza del diritto alla permanenza in servizio per l’anno scolastico 2020/2021, ex comma 1, comma 630 della legge n. 205/2017 e ciò in quanto l’emergenza sanitaria COVID aveva determinato l’impossibilità, indipendente dalla di lei volontà, di portare a compimento i progetti per la cui realizzazione aveva ottenuto il beneficio del trattenimento in servizio.
Nel diniego opposto dall’Amministrazione Scolastica al trattenimento in servizio sino al compimento dei progetti la Dirigente Scolastica si rivolgeva al Giudice del Lavoro innanzi al quale si costituivano con articolate difese il Ministero e la controinteressata cui era stata assegnata la sede lasciata libera dalla ricorrente.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Giudice Unico del Lavoro, in via cautelare accoglieva il ricorso così affermando:
“L’assoluta eccezionalità e imprevedibilità della pandemia Covid-19 ha reso impossibile la conclusione dei progetti. Non soltanto, proprio visto il repentino fermo delle attività internazionali, i termini dei progetti nei quali era impegnata la Colella sono stati prorogati.
In tale situazione appare del tutto irragionevole e contrario alla ratio della succitata normativa non consentire alla ricorrente il trattenimento in servizio per un ulteriore anno.
Tutte le argomentazioni portate avanti dal Miur, infatti, appaiono figlie di una interpretazione meramente letterale che conduce a una soluzione giuridica del tutto contraria agli interessi tutelati dalla norma.
Il Miur, in primis, ha sostenuto che la ricorrente non avesse rispettato i termini, che scadevano a dicembre 2019, per presentare la domanda per ottenere il trattenimento in servizio. Appare del tutto evidente che nel dicembre 2019, la ricorrente non aveva alcun bisogno di presentare la domanda poiché, se non fosse intervenuta la pandemia, avrebbe concluso i progetti nell’as 2019/2020. Non è esigibile richiedere il rispetto di un termine precedente alla nascita stessa del diritto – diritto sorto a seguito di ciorcostanze eccezionali ed imprevedibili – che si vuole esercitare.
L’amministrazione, in seconda battuta, ha rilevato – citando circolare in tal senso – che il limite del triennio di proroga sia norma imperativa inderogabile.
La difesa sul punto potrebbe anche essere condivisibile, salvo che la ricorrente non ha superato il triennio di trattenimento in servizio previsto dalla norma, bensì ha usufruito solo di un biennio. Ed è proprio dalla circolare citata dalla resistente – che specifica che l’interruzione dei progetti dovuta alla pandemia non può costituire deroga per il trattenimento in servizio oltre il triennio – che si deduce che questo sia l’unico limite inderogabile, limite che nel caso di specie, come detto, non è applicabile.
In definitiva, il verificarsi di un evento come la pandemia Covid-19, che rappresenta l’emblema di ciò che può essere definito circostanza eccezionale e imprevedibile, impone inevitabilmente di verificare, volta per volta, alla luce della normativa che viene in rilievo, quale sia la soluzione più rispettosa dell’assetto di interessi voluto dal legislatore, sfuggendo dalla tentazione di applicare pedissequamente una normativa che non aveva evidentemente potuto tenere conto della possibilità che accadesse un evento di tal portata
La possibilità di usufruire dell’istituto del trattenimento in servizio è stata prevista per un triennio “al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri..” al “personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera.”
Posto che, ottenuta l’autorizzazione al trattenimento in servizio per un biennio, la ricorrente non ha potuto concludere i progetti a causa della pandemia, e che gli stessi interrotti sono stati poi prorogati, sarebbe del tutto contrario non soltanto alla ratio della normativa, ma anche al principio di efficienza e buon andamento cui deve essere improntato l’operato della P.A. e, in definitiva, al principio di ragionevolezza, non consentire alla ricorrente il trattenimento in servizio per un ulteriore anno.”
Come si può ben notare il Giudice palmese, dopo un attento esame della fattispecie e degli interessi pubblici coinvolti, ha posto alla base della decisione l’influenza della pandemia da Covid-19 sul mancato completamento dei progetti internazionali cui il trattenimento in servizio, intuitu personae, era stato autorizzato dal Ministero.
Vale a dire che trattandosi di un contratto a tempo determinato finalizzato alla realizzazione di un’attività determinata e coinvolgente interessi pubblici anche internazionali lo stesso non può venire meno per il mero decorso del tempo una volta che su di esso abbia inciso, negativamente, una “circostanza eccezionale ed imprevedibile” purché nei limiti dei termini massimi di legge per il completamento dell’attività.
La Dirigente Scolastica calabrese permarrà, dunque, in servizio sino al 31.08.2021 ma questa volta circostanze eccezionali ed imprevedibili non potranno determinarne l’ulteriore permanenza in servizio stanti i limiti temporali della norma primaria che autorizza, eccezionalmente, il trattenimento in servizio oltre i militi di età. Avv. Pietro SIVIGLIA –Avvocato del Lavoro – Socio SIDELS