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Sul diritto all’inserimento in Gae per gli abilitati con laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento. Nota a commento di Tribunale di Pistoia dell’Avv. Nicola Da Settimo Passetti.

LAUREA IN SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA. ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO NELL’ANNO ACCADEMICO 2008/2009. DIRITTO ALL’INSERIMENTO IN GAE. SUSSISTE.

LAUREA IN SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA VECCHIO ORDINAMENTO. ABILITAZIONE CONSEGUITA DOPO FREQUENZA NEGLI ANNI ACCADEMICI 2008/09, 2009/10, 2010/11. DIRITTO ALL’INSERIMENTO IN GAE. SUSSISTE.

Nota a Tribunale Pistoia RGL 1053/18, Sentenza n. 111 del 16/06/2020. Estensore Dott. F. Barracca.

La sentenza in commento conferma l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, favorevole all’inserimento in GAE di coloro che hanno conseguito l’abilitazione in Scienze della Formazione Primaria (SFP) con laurea di vecchio ordinamento.

Nel caso di specie, inoltre, la ricorrente aveva invocato in proprio favore l’applicazione dell’art. 5 bis della legge n. 169/08, che permette l’iscrizione con riserva alle Graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola statale, tra l’altro, a “coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria”, in quanto la stessa ricorrente, in possesso di laurea in Psicologia, si era iscritta al secondo anno di SFP nell’a.a. 2008/09.

Il Giudice del Lavoro di Pistoia ha ritenuto evidente “l’assoluta identità di condizione sostanziale tra l’aspirante docente immatricolato nel 2007 (a.a. 2007/08) al primo anno dei corsi di Laurea in SFP e l’aspirante docente immatricolato nel 2008 (a.a 2008/09), al secondo anno del medesimo corso. Entrambi gli studenti, infatti, hanno frequentato, fianco a fianco, nei medesimi anni accademici, le lezioni del corso di laurea, risultando indifferente che l’iscrizione sia avvenuta attraverso l’immatricolazione dal primo anno o direttamente al secondo anno, tenuto conto dei CFU maturati. L’iter degli studi e soprattutto la sua tempistica è la stessa, cioè si è svolta nel medesimo arco temporale, ancorché in una prima fase presso corso di studi analogo. Emerge, quindi, l’assoluta illegittimità della mancata inclusione della ricorrente nelle GAE: (…) infatti, a fronte di una situazione sostanziale della ricorrente identica rispetto a quella degli aspiranti docenti espressamente contemplati nell’art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 42/ 2009 , l’esclusione dalle graduatorie si basa sul mero presupposto formale che l’ iscrizione è avvenuta nell’anno accademico 2008/2009 al secondo anno del corso, anziché nell’a.a. 2007/08 al primo anno”.

Il Giudice del Lavoro di Pistoia ha poi esaminato la casistica dei docenti che abbiano frequentato il corso di laurea in SFP negli a.a. 2008/09, 2009/10, 2010/11, affermando il loro diritto all’inserimento in GAE. Il ragionamento prende le mosse da quanto disposto dall’art. 14 comma 2 ter del d.l. 29.12.2011 n. 216, convertito in l. 24.2.2012 n. 14. La norma, in estrema sintesi, pur ribadendo la generale non modificazione delle graduatorie per effetto di nuovi inserimenti, ha non di meno consentito l’accesso ad una fascia aggiuntiva alla terza, per quel che qui rileva, “ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato … i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011”. La lettera di quest’ultima disposizione è chiara e patente nel consentire l’inserimento in GAE a chi abbia frequentato il corso di laurea in scienza della formazione primaria “negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.

Tuttavia, l’Amministrazione ha dato attuazione alla norma primaria con il DM 53/2012, consentendo l’inserimento in GAE ai docenti che negli anni sopra detti hanno conseguito l’abilitazione, escludendo pertanto chi negli stessi anni ha frequentato il corso di laurea senza giungere al superamento dell’esame finale. In sostanza, le opzioni ermeneutiche contrapposte sono quella ministeriale, che ritiene necessario acquisire l’abilitazione entro l’a.a. 2010/11, e quella sostenuta nel ricorso, che ritiene invece sufficiente aver frequentato il corso di laurea entro lo stesso anno. Tale seconda interpretazione della norma è stata accolta nella Sentenza in commento, secondo cui essa “si impone in primo luogo sul piano testuale e logico perché pretendere ai fini dell’accesso alla fascia aggiuntiva della graduatoria il conseguimento del titolo abilitante entro l’anno accademico 2010/2011 implica la generale inapplicabilità e “inutilità” della disposizione summenzionata. Infatti, avendo il corso di studi in scienza della formazione primaria durata legale di quattro anni, e già consentita (dall’art. 5 bis del DL 137/2008) la deroga al divieto di nuovi accessi in graduatoria per chi si fosse iscritto a quel corso di laurea nell’anno accademico 2007/2008, nessuno studente immatricolatosi negli anni successivi avrebbe potuto conseguire il titolo abilitante entro l’anno accademico 2010/2011, così che la disposizione de qua sarebbe priva di qualunque contenuto precettivo”.

Conforme: Tribunale di Prato sent. 12/07/2017

Contraria: Tribunale di Taranto sent. 13/03/2017 Avv. Nicola Da Settimo Passetti