DICHIARAZIONE MENDACE – FALSO INNOCUO – CONSEGUENZE – ATTIVITA’ DELLA P.A. CONFORME ALLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA – SENTENZA DI ASSOLUZIONE IN APPELLO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE – CONSEGUENZE.
Nota a Tribunale di Catania sez. lavoro, sent. 4160 del 17.11.2020, est. dott.ssa P. Mirenda
Il Tribunale di Catania torna ad occuparsi della fattispecie del c.d. falso innocuo, in tema di dichiarazioni rese dai candidati in seno alla domanda di inserimento/aggiornamento della graduatoria, ponendo alcune interessanti considerazioni.
II fatto
Nel caso deciso dal Tribunale etneo, un assistente amministrativo inserito nella graduatoria provinciale permanente era stato denunciato per falso e truffa ai danni della pubblica amministrazione, per avere dichiarato in seno alla domanda di aggiornamento alcuni servizi presso la scuola privata, come prestati a tempo pieno, anziché a tempo parziale.
Definito il giudizio penale di primo grado con una condanna, senza attendere l’esito del giudizio d’appello, l’Amministrazione procedeva al depennamento del candidato dalla graduatoria permanente ed alla risoluzione del contratto a tempo determinato in corso.
Tuttavia, in sede d’appello, il Giudice di secondo grado rilevava che, sebbene il ricorrente fosse consapevole del fatto che il servizio dichiarato presso le scuole non statali era coperto da contribuzione solo in parte, la dichiarazione resa in seno alla domanda di partecipazione costituiva un falso innocuo, in quanto inidoneo ad incidere sul punteggio riconosciuto, nonché sulla valutabilità del servizio reso in regime di part time.
La Corte d’Appello giungeva quindi ad una pronuncia di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, con la considerazione che si era in presenza di un “falso innocuo”, in quanto concernente soltanto una circostanza irrilevante ai fini della valutazione del servizio, che prescindeva dal numero delle ore effettivamente coperte da contribuzione.
La Corte d’Appello, pertanto, pur prendendo atto della difformità tra le ore dichiarate e quelle (di entità minore) per le quali era stata versata la contribuzione previdenziale, proscioglieva il ricorrente- con la più ampia formula (art. 530, comma 1, c.p.p.) “perché il fatto non sussiste”, con ciò assumendo che la fattispecie penale di cui all’articolo 483 C. P. (falso ideologico) non sussistesse nei suoi elementi obiettivi (condotta, evento, nesso di causalità), ovvero che non sussistesse il falso (v. Cass. Penale – Sez. III, 1 luglio 2013, n. 28351), e non con una diversa formula, ad esempio, perché “il fatto non costituisce reato” o “non è previsto dalla legge come reato” implicante, per contro, la ricorrenza del fatto “falso” ma la non punibilità per l’esistenza di elementi scriminanti.
Il concetto di “falso innocuo” e le sue conseguenze
La giurisprudenza, sia in sede penale che amministrativa, ha elaborato la categoria del c.d. falso innocuo.
In particolare, con una nota pronuncia (13 febbraio 2009 n. 829), il Consiglio di Stato ha confermato l’introduzione della categoria penalistica del falso innocuo nelle procedure ad evidenza pubblica, con la conseguenza che l’eventuale falsa dichiarazione del concorrente non comporta in modo automatico la sua esclusione.
Elaborata come detto in materia di appalti pubblici, ma applicabile in generale a tutte le procedure concorsuali e ad evidenza pubblica, la categoria riguarda la dichiarazione non rispondente al vero caratterizzata dal fatto di essere priva di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di evidenza pubblica, e non è stigmatizzabile con la sanzione dell’esclusione.
La nozione di “falso innocuo” è applicabile al fine di escludere la rilevanza della falsità delle dichiarazioni non veritiere rese dai soggetti partecipanti alle gare pubbliche, quando esso non abbia prodotto alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla disposizione che impone di attestare una determinata circostanza (sia essa contenuta nella legge o nel bando) e non abbia procurato al dichiarante alcun vantaggio competitivo.
La finalità è quella di responsabilizzare i partecipanti e di escludere da subito i soggetti privi delle richieste qualità volute dal bando, che, per il solo fatto di partecipare senza titolo, alterano, di per sé, la procedura quantomeno per un aggravio di lavoro della commissione, chiamata a vagliare anche concorrenti inidonei, con le relative questioni innescabili (Consiglio di Stato 24/11/2011, n. 6239).
Chi partecipa a una gara o ad una procedura concorsuale o selettiva in genere, ed ha tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non prevede espressamente la sanzione dell’esonero in caso di mancata osservanza delle puntuali prescrizioni su modalità e oggetto delle dichiarazioni da fornire, non può quindi essere escluso. L’omissione infatti non danneggia gli interessi presidiati dalla legge e pertanto può essere considerata un’ipotesi di falso innocuo che, come tale, non può provocare, in assenza di una chiara regola legislativa o dell’indicazione del bando, l’esclusione, le cui ipotesi sono invece tassative.
L’assoluzione perché “il fatto non sussiste” e le sue conseguenze
Secondo la sentenza in commento, l’intervenuto proscioglimento con formula piena nella fase di appello ha comportato il venir meno – con effetto ex tunc – della causa giustificatrice posta a base e fondamento della decadenza dalla graduatoria e della risoluzione del rapporto a tempo determinato allora in corso.
Sul punto la Cassazione ha infatti confermato che “Mentre l’assoluzione o proscioglimento con la formula “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”, presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano senz’altro la preclusione alla valutazione in sede disciplinare del medesimo fatto, non altrettanto avviene nel caso di assoluzione o proscioglimento “perché il fatto non costituisce illecito penale”; in tale ipotesi, infatti, non è esclusa la materialità del fatto né la sua riferibilità dipendente pubblico ma solo la sua rilevanza penate” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2013, n. 206).
Inoltre, in tema di giudicato, prosegue la Cassazione (sez. un., 26/01/2011, n. 1768), la disposizione di cui all’art. 652 del c.p.p., cosi come quelle degli art. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’art. 117 del T.U. n. 3 del 1957 non è stato implicitamente abrogato dagli art. 2 e 3 del nuovo c.p.c., perché l’esito del procedimento penale, a norma degli art. 651, 652, 653 e 654 c.p.p., incide direttamente sullo “status” dell’impiegato, impedendogli, in caso di talune condanne, di continuare nel servizio ovvero, in caso di assoluzione, di riprenderlo ovvero ancora, in caso di proscioglimento o di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’impiegato non lo ha commesso, precludendo il giudizio disciplinare sugli stessi fatti; inoltre, sempre a norma dell’art. 653 del c.p.p., l’accertamento dei fatti oggetto del giudizio penale e del grado di partecipazione dell’impiegato ai fatti stessi, fa stato nel giudizio disciplinare quando debbano essere accertate le stesse circostanze e situazioni soggettive (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. V, 14/11/2002, n. 7140).
Secondo la pronuncia in commento, la sopravvenienza, nella vicenda, della sentenza di assoluzione con formula piena emessa dalla Corte d’Appello, che ha travolto quella di condanna di primo grado stabilendo che non “sussiste” il fatto posto alla base dei provvedimenti di decadenza e di risoluzione, ha reso quindi illegittimi i provvedimenti di decadenza dalla graduatoria e risoluzione del rapporto in corso all’epoca della pronuncia di condanna.
L’attività della P.A. prima e dopo la pronuncia di assoluzione.
Pur ritenendo pienamente applicabile – con efficacia ex tunc – la pronuncia di assoluzione al procedimento di esclusione del ricorrente dalla graduatoria, il Tribunale di Catania ha tuttavia operato una distinzione tra l’attività posta in essere dall’Amministrazione prima e dopo la sentenza di assoluzione, con diverse conseguenze in ordine alla domanda risarcitoria formulata in ricorso.
Invero, se la determinazione di depennare il ricorrente dalla graduatoria in seguito alla sentenza di condanna penale in primo grado è stata considerata dal Tribunale di Catania meramente conformativa al decisum penale, lo stesso non può dirsi per il mancato reinserimento in graduatoria dopo l’intervenuta assoluzione in appello.
Per la sentenza in commento, dalla considerazione che l’Amministrazione ha operato conformandosi alla sentenza penale di condanna resa in primo grado, e quindi che la sua condotta non possa ritenersi “non iure” e che, dunque, non possa rimproverarsi alla stessa di aver tenuto una condotta non conforme a legge, non può che farsi discendere la conseguenza della irrisarcibilità dei meri effetti negativi riverberatisi sul ricorrente, per essersi l’Amministrazione scolastica attenuta soltanto alla detta pronuncia.
Non altrettanto può dirsi con riferimento al periodo successivo alla pronuncia assolutoria, in cui l’Amministrazione non ha reintegrato il dipendente, nonostante la diffida all’amministrazione a reinserirlo nella graduatoria da cui era stato fatto decadere.
Difatti, dopo l’assoluzione in appello, accertata l’insussistenza del fatto e, dunque, l’inconfigurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto e tenuto conto che, in prima battuta, l’Amministrazione si era rimessa esclusivamente alle risultanze del processo penale, con la conseguenza che l’intervenuto proscioglimento del ricorrente con formula piena nella fase di appello ha determinato, con effetto ex tunc,il venire meno della causa giustificatrice posta a base della comminata decadenza e del diniego di inserimento nella graduatoria del nominativo dello stesso, il rifiuto opposto dalla amministrazione al reinserimento si palesa non più giustificato e peraltro colpevole a fronte della consapevolezza della statuizione della Corte d’Appello. Avv. Nicola Zampieri – Foro di Vicenza