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Giudizio di ottemperanza e ricorso per chiarimenti, quali limiti? Commento a Cons. Stato, sentenza n. 1945 del 8.03.2021 di M. G. Bettati

Giudizio per ottemperanza – rapporti con il ricorso per chiarimenti – limite ai poteri del giudice in sede di chiarimenti – rispetto del principio della certezza del diritto

La sentenza del Consiglio di Stato in esame, risolve la controversia sorta a seguito di un giudizio di ottemperanza promosso ai fini dell’esecuzione di una sentenza non più impugnabile.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in conseguenza del ricorso azionato per l’ottemperanza, in un primo momento si era espresso in favore del ricorrente.

Successivamente, l’amministrazione onerata dell’esecuzione, aveva presentato allo stesso organo della giustizia amministrativa ricorso per ottenere chiarimenti ai fini della corretta esecuzione del provvedimento.

Negli scritti difensivi depositati, ella aveva ripercorso integralmente il giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza definitiva, affermando – per la prima volta anche in quella sede – l’inesistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari per poter ottenere il diritto richiesto in prima istanza.

Il giudice, ritornando sui propri passi, dava ragione all’amministrazione, ritenendo che la sentenza definitiva non potesse andare a beneficio dell’istante, in quanto non in possesso dei requisiti utili per ottenere il bene richiesto.

Promosso appello, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1945 pubblicata l’8 marzo 2021, aderendo alle tesi della difesa del ricorrente, ha affermato i seguenti principi:

. le decisioni adottate in sede di ottemperanza sono appellabili quando il giudice non si è limitato ad emanare misure attuative del giudicato ma ha anche risolto questioni di natura cognitoria in rito o in merito;

. il rimedio del ricorso per chiarimenti è ammissibile se è volto ad ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione ovvero se si rilevano elementi di dubbio circa la concreta modalità di esecuzione, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese né che il procedimento possa tradursi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa.

La sentenza sottolinea, in primo luogo i principi, anche di matrice comunitaria, che informano il giudicato, ossia la certezza e la stabilità nei rapporti giuridici; in secondo luogo circoscrive l’ambito di operatività del ricorso per chiarimenti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, un sistema giudiziario caratterizzato dalla possibilità di rimettere continuamente in causa e di annullare ripetutamente le sentenze definitive viola l’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti Umani e l’art. 24 della Costituzione.

La certezza del diritto – afferma la Corte Europea dei diritti dell’Uomo – presuppone il rispetto del principio dell’autorità della cosa giudicata, cioè del carattere definitivo delle decisioni giudiziarie affinché la soluzione data in maniera inappellabile ad opera dei tribunali non sia più rimessa in discussione.

L’esecuzione del giudicato amministrativo non può essere il momento nel quale mettere ancora in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado su cui il giudice ha deciso definitivamente e ciò a prescindere anche dalla fondatezza dell’azione promossa, se questa è stata avviata nel rispetto di tutte le norme procedurali e del contraddittorio tra le parti.

Diversamente, il processo rischierebbe di non avere mai termine, così contrastando altresì con il diritto alla sua ragionevole durata e all’effettività della tutela giurisdizionale.

In relazione al secondo aspetto, il perimetro entro il quale il giudice dell’ottemperanza può eserciate il suo compito è rappresentato certamente dal contenuto del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione o l’attuazione.

Ciò che rientra nell’ambito della pronuncia emessa all’esito della fase di cognizione non può essere negato per la prima volta in sede di ottemperanza, a maggiore ragione in sede di ottemperanza per chiarimenti, considerato il rapporto di presupposizione intercorrente tra la prima e la seconda fase.

Oltre che da ragioni d’ordine logico, tale limite è connaturato anche alla natura decadenziale dei termini per instaurare il processo amministrativo, da cui scaturisce l’evidente tardività di una domanda introdotta per la prima volta nel corso del giudizio di ottemperanza.                                                             Avv. Maria Giulia Bettati – Foro di Parma

immagine di copertina tratta da quotidianogiuridico.it