Nota a Tar Lazio, sez. III bis, sent. 26.04.2021 n.4813 di Anna Chiara Vimborsati
Per mezzo della sentenza resa il 26/4/2021 il Tar Lazio, accogliendo il ricorso promosso dai ricorrenti in qualità di diplomandi esterni che hanno chiesto di partecipare alle procedure di istituzione e composizione delle Graduatorie Per le Supplenze (GPS) sul presupposto del postumo conseguimento del titolo di accesso rispetto alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, ha annullato l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020 nella parte in cui non ha consentito tale partecipazione.
Dei fatti e delle censure.
Per mezzo dell’O.M. Ministero dell’Istruzione n. 60/2020 sono state istituite, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, le nuove graduatorie provinciali e di istituto su posto comune e di sostegno “GPS” ed è stata indetta la relativa procedura concorsuale, per soli titoli, finalizzata all’inserimento nelle predette graduatorie per l’ottenimento di incarichia tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali.
Sulla scorta di tali disposizioni sono state pubblicate le graduatorie provinciali pubblicate da ciascun Ambito Territoriale in quanto competente alla formazione delle graduatorie.
Ai sensi della richiamata Ordinanza Ministeriale hanno costituito valido requisito di accesso alla graduatoria relativamente alla composizione della seconda fascia il possesso della laurea ovvero del diploma di maturità, qualora abilitante, congiuntamente al conseguimento di n. 24 crediti formativi CFU nelle discipline antropo‐psico‐pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’O.M. impugnata la partecipazione alle procedure di composizione delle graduatorie è stata prevista senza alcuna riserva in favore degli studenti universitari dell’anno accademico 2019/2020 iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, seppur privi del prescritto titolo di accesso (testualmente, “la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza”).
La partecipazione alla procedura concorsuale è stata, inoltre, consentita agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità abilitante a conclusione dell’a.s. 2019/2020.
Tuttavia, l’art. 1, comma 7, d.l. 22/2020 recante “misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, a fronte della “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell’anno scolastico 2019/2020” ha previsto che “i candidati esterni – svolgessero – in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all’anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione … Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95” .
L’Ordinanza l’OM 27.06.2020, n. 41 recante la disciplina degli “esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” ha stabilito, invece, che i candidati esterni degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020 dovessero svolgere la prova orale solo a partire dal mese di settembre 2020, facendo salvo ogni diritto di aderire, con riserva, a qualsiasi procedura concorsuale: alla data del 6 agosto 2020, dunque, ovvero del termine entro il quale ai sensi dell’Ordinanza 60/2020 era possibile proporre istanza di inclusione nelle GPS, i ricorrenti, che avevano proposto domanda di partecipazione alla sessione degli esami di stato per l’a.s. 2019/2020 in qualità di candidati esterni, non avevano potuto conseguire il diploma pur essendo già in possesso dei prescritti crediti formativi (essendo in possesso di diploma di maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 2018/2019 e dunque del requisito di cui al e cioè dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17).
Infatti, i ricorrenti hanno conseguito il diploma solo nel mese di settembre 2020.
L’art. 6 comma 2 dell’ Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n. 41, art. 6, comma 2, recante la disciplina dei “candidati alla sessione straordinaria ha stabilito, infatti, che “resta fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 7, del Decreto legge in merito all’eventuale partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma per l’anno accademico 2020/2021, nonché a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado”.
Nonostante la chiara formulazione della normativa di rango legislativo nonché la conforme previsione contenuta nell’O.M. n. 41/2020, l’Ordinanza 60/2020, nell’individuare i soggetti in possesso dei requisiti utili a partecipare alla procedura di composizione della seconda fascia della GPS, non ha indicato i diplomandi privatisti disponendo che potessero chiedere l’inserimento nelle GPS esclusivamente i candidati con “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda” (art. 7, lett. e), dei quali sarà ammessa “esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2” (art. 7, c. 11), ovvero il 6 agosto 2020, stabilendo, ancora, che nell’ipotesi in cui l’aspirante non fosse stato in possesso “del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza – sarebbestato – escluso dalle relative graduatorie” (art. 7, c. 8).
Anche il successivo decreto dipartimentale del 21.07.2020, n. 858, disciplinante le modalità e i termini di presentazione delle istanze di inserimento nelle GPS, nel fissare la data di scadenza per l’inoltro delle domande da parte dei canditati all’art. 2, comma 9 ha disposto che gli aspiranti potessero dichiarare i titoli di cui fossero in possesso entro le ore 23.59 del 6 agosto 2020.
Parimenti, la procedura esclusivamente telematica istituita nell’ambito del sistema “istanze on line”con accesso dal sito www.istruzione.it non ha consentito ai ricorrenti di dichiarare ed attestare la propria condizione di candidati esterni rispetto al conseguimento del diploma a conclusione dell’a.s. 2019/2020 e di rivendicare la partecipazione alla procedura istituita ai sensi dell’O.M. 60/2020 in conformità alla disposizione di cui all’articolo 1 comma 7 ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 essendo stato impedito agli stessi di partecipare con riserva alla procedura salvo comunicare in seguito l’avvenuto conseguimento del titolo idoneo ad accedere alle GPS.
Pertanto, i ricorrenti hanno dovuto proporre domanda cartacea di inclusione nelle GPS indicando il possesso dei propri requisiti alla luce della rappresentata normativa.
I ricorrenti, dunque, hanno impugnato l’Ordinanza Ministero dell’Istruzione n. 60/2020 deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 7 del D.L. 22/2020 nonché la disparità di trattamento perpetrata in proprio danno da un’ordinanza ministeriale irragionevole che ha assoggettato soggetti in possesso dei medesimi requisiti ad una disciplina differenziata e pregiudizievole in mancanza di una specifica finalità senza considerare che la proroga dello svolgimento degli esami di stato per i soli candidati esterni è stata prevista e disposta solo per ragioni di continenza della diffusione epidemiologica e non anche per ragioni connesse alla qualità del titolo comunque conseguito, in condizioni di parità, avendo riguardo alla modalità di verifica delle competenze didattiche, rispetto ai candidati interni che hanno conseguito lo stesso titolo entro il mese di luglio 2020.
La decisione
1. L’illegittimità del provvedimento come conseguenza dell’interpretazione autentica.
Per mezzo della sentenza, il Collegio, richiamato puntualmente e letteralmente il contenuto della disposizione di cui all’art. 7, comma 1 del D.L. 22/2020 ha stabilito che “ … con questa disposizione si è inteso tutelare chi, come i ricorrenti, non ha potuto completare il proprio percorso di studio nei tempi stabiliti non per problematiche singole, ma a causa della contesto emergenziale dovuto alla pandemia, che ha sostanzialmente bloccato la possibilità di finire nei termini ordinari il percorso di studio. Infatti, da una parte è stato previsto che i candidati esterni avrebbero svolto gli esami solo “al termine dell’emergenza epidemiologica”, comportando così che la sessione non si è potuta svolgere a luglio come consueto ma si è svolta a settembre, e dall’altra ha previsto che questi candidati potessero comunque partecipare a tutte le procedure concorsuali per le quali sia richiesto il diploma, nel frattempo bandite, con riserva del superamento dell’esame di Stato. In sostanza, proprio nell’intenzione di non addebitare ai candidati esterni disfunzioni dovute al peculiare contesto emergenziale, si è cercata una soluzione che permettesse loro la possibilità di accedere al mondo del lavoro senza che questi venissero incisi da uno spostamento delle date di esame dovute, si ripete, ad una situazione a loro non addebitabile. Se questa è la ratio delle disposizioni in esame, emerge come una previsione che non permetta la possibilità di inserirsi nelle graduatorie con riserva, qualora si sia in possesso degli altri requisiti, comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza e la violazione del principio di ragionevolezza”.
Il sindacato sull’illegittimità delle impugnate disposizioni amministrative si concreta, dunque, in un’interpretazione delle disposizioni normative emergenziali e della ratio ad esse sottesa nella più ampia dimensione delle dinamiche emergenziali correlate all’insorgenza e alla diffusione pandemica del Virus Sars-Covid-19.
La ratio sottesa alle disposizioni emergenziali caratterizzate dalla previsione della validità dei titoli conseguiti oltre la conclusione dell’anno scolastico al fine di partecipare alle procedure concorsuali medio tempore bandite conferisce al sindacato di legittimità una specifica responsabilità sociale, economica e contingente di garanzia di accesso all’impiego connessa con le ripercussioni sociali della pandemia.
L’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati in parte qua, infatti, risulta strumentalmente correlato alla garanzia di partecipazione alla procedura concorsuale in favore di determinati soggetti al fine di prevenire l’ingiusto danno che sarebbe stato causato dal prolungamento temporale di taluni procedimenti amministrativi (l’esame di stato) disposti legislativamente e in quanto tali imputabili a precise scelte discrezionali del legislatore così che l’annullamento dell’atto amministrativo si presenta come l’unico rimedio in grado di ripristinare l’irragionevole disparità altrimenti prodotta.
Un’ “illegittimità a rime obbligate” che deriva dall’univoco intento perseguito dal legislatore con evidente effetto rispristinatorio della disparità di trattamento ingiustamente prodotta nei confronti dei diplomandi esterni maturatisi a settembre, non per loro colpa.
2. La natura di procedura concorsuale delle procedure di istituzione delle GPS.
In continuità con l’accertamento svolto sull’illegittimità dell’atto amministrativo il Collegio coglie anche l’occasione di confermare la qualificazione della procedura di istituzione e composizione delle GPS come “procedure concorsuali pubbliche” citate dalla prefata normativa, nel solco dell’orientamento già espresso in materia di “giurisdizione in tema di graduatorie di istituto (Cass. civ., Sez. Un., ordin. n. 21198/2017), attesa la possibilità di estendere i principi ivi espressi al caso di specie, come peraltro recentemente precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa, effettuando una doverosa distinzione tra la giurisdizione in tema di GAE e di graduatorie di istituto (cfr. C.G.A.R.S., sent. nn. 289/2020 e 237/2021)”.
Si è trattato di una precisazione dovuta in relazione all’espresso richiamo della disposizione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 22/2020 posto a fondamento della declaratoria di annullamento con la quale il Collegio ha concorso ad un maggior inquadramento sistematico della fattispecie concorsuale.
Sulla scorta di tali premesse il Collegio ha pertanto accolto il ricorso e ha dichiarato “l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non consentono la partecipazione dei ricorrenti che hanno conseguito il titolo a settembre 2020 alle graduatorie, ferma ovviamente la necessità di verificare gli altri requisiti per partecipare al concorso e le conseguenti valutazioni dell’amministrazione sul punto”.
Avv. Anna Chiara Vimborsati – Foro di Taranto
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