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Limiti e contenuti del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero – nota a Cons. Stato, sez. VI, sent. 4397 del 9.06.2021 di A. C. Vimborsati.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n.4397 del 9.06.2021

Nella sentenza in commento, in sede di ottemperanza al giudicato della sentenza dello stesso Supremo Consesso Amministrativo con la quale era stato già accolto il ricorso proposto avverso la sentenza del Tar Lazio che aveva rigettato il ricorso proposto per l’impugnativa del diniego dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, e segnatamente in Romania, il Consiglio di Stato puntualizzando alcuni dei principi enunciati nella sentenza di cui la ricorrente ha domandato l’ottemperanza “codifica” le modalità con le quali l’Amministrazione convenuta è tenuta a svolgere e concludere il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento del titolo conseguito all’estero.

Il Ministero dell’Istruzione è obbligato a dare attuazione ad una sentenza non self-executing con l’obbligo di conformarsi alla normativa vigente così come interpretata alla luce della normativa comunitaria e degli stessi principi enucleati in materia proprio dalla giurisprudenza amministrativa a condizione della legittimità dell’azione amministrativa.

Il Supremo Consesso amministrativo rammenta, invero come “la Sezione, in accoglimento dell’appello, con la sentenza ottemperanda, ha ravvisato l’illegittimità degli atti censurati in prime cure, inficiati sia da un difetto di istruttoria – “non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva n. 55 del 2003, la particolare posizione della parte appellante, cui è stato attribuito – in ragione del percorso formativo estero– il diritto di insegnare in Romania nell’istruzione preuniversitaria; elemento nonvagliato in sede provvedimentale” – ; sia dalla mancata valutazione del titolo estero conseguito dall’appellante, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all’insegnamento -quando, invece, sulla base di quanto precisato dalla giurisprudenza europea, “le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente”.

E’ proprio il Consiglio di Stato a rimarcare come nella sentenza ottemperanda, dunque, si fosse espressamente dato atto dell’illegittimità degli atti amministrativi censurati nel giudizio di cognizione, tenuto conto che il Ministero intimato, “anziché ritenere inammissibile l’istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna appellante, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dall’appellante nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente. All’esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dalla ricorrente, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere l’istanza di riconoscimento all’uopo presentata in sede procedimentale”.

L’accoglimento dell’appello ha fatto salvi gli ulteriori provvedimenti da assumere nella fase di riedizione del potere sicché in sede di ottemperanza il Collegio ha avuto modo di esaminare e censurare la condotta inottemperante del Ministero.

Nell’esercizio di tale sindacato il Consiglio di Stato ha avuto modo di definire il contenuto del procedimento amministrativo instaurato a seguito della proposizione di un’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero imponendo al Ministero di :

– esaminare “nuovamente esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione della ricorrente, raffrontando, anche alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata … nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente;

– all’esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dalla ricorrente, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, deve verificare se sussistano le condizioni per accogliere l’istanza di riconoscimento all’uopo presentata in sede procedimentale.

L’attività procedimentale non è solo scandita sul piano procedurale trattandosi di una valutazione comparativa ma necessariamente orientata alla specifica valutazione della qualificazione e dell’esperienza professionale come risultante dalla documentazione allegata all’istanza in ottemperanza ai principi richiamati dalla giurisprudenza comunitaria: il Consiglio di Stato tratteggia, dunque, un’attività procedimentale funzionalmente preordinata alla valutazione di titoli ed esperienze che proprio a garanzia della libertà di circolazione delle persone nello spazio Europeo affranca l’amministrazione dalla valutazione di specifiche condizioni di reciprocità e ancora il procedimento amministrativo alla valorizzazione delle competenze acquisite dall’istante dando concretezza all’autoreferenzialità del provvedimento all’interno del singolo Stato membro obbligato per il tramite della sua amministrazione a garantire la primauté del diritto europeo sul diritto nazionale.

Ricostruita la disciplina del procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero nella fase della c.d. “riedizione del potere amministrativo” il Consiglio di Stato enuncia una regola generale applicabile tout court al procedimenti amministrativi “di valutazione e di riconoscimento” del titolo conseguito all’estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale realizza, così, la migliore garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale tanto da imporsi all’amministrazione alla stregua di un vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell’atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come consegue di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

                                                           Avv. Anna Chiara Vimborsati – Foro di Taranto

Immagine di copertina tratta da unimi.it