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Profili di giurisdizione in materia di graduatorie del personale della scuola

L’origine del problema: la c.d. privatizzazione del pubblico impiego.

Di Fabio M. Rossi

La spinosa questione dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione nella materia del reclutamento del personale della scuola nasce da lontano; da quando, con il succedersi degli interventi legislativi che vanno dal D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 sino al più recente D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (passando per i D. lgs. 396/97, 80/98 e 387/98), è pervenuta al suo definitivo approdo la c.d. privatizzazione del pubblico impiego.

Sino a quel momento, infatti, tutto ciò che poteva interessare il pubblico impiego – dall’organizzazione, a monte, dei pubblici uffici, alle varie procedure di reclutamento, sino alla costituzione e al successivo svolgimento del rapporto di lavoro vero e proprio – ricadeva sotto l’esclusiva potestà decisionale del Giudice Amministrativo. Quindi, nulla quaestio in punto di giurisdizione.

Successivamente, l’attribuzione alle pubbliche amministrazioni dei medesimi poteri del datore di lavoro privato (in luogo dei preesistenti poteri autoritativi in capo alla p.a.) e l’adozione dello strumento contrattuale per regolamentare il rapporto di lavoro (in luogo dell’attività di decretazione unilaterale prima prevista) – ciò in cui, per l’appunto, si sostanzia la c.d. privatizzazione del pubblico impiego – recarono con sé la contestuale devoluzione al giudice ordinario (e, specificamente, a quello specializzato del lavoro) delle relative controversie.

La previsione di cui all’art.63 comma 1 D. Lgs. 165/01

La disposizione principale in materia è oggi rappresentata dall’art.63 comma 1 D.Lgs. 165/2001 che così dispone: <<1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo>>.

Ma non è l’unica norma da prendere in considerazione ai nostri fini. 

Il successivo comma 4

Soggiunge, infatti, il comma 4 del medesimo art.63 D.Lgs. 165/01 che: <<Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi>>.

Ora, a parte la linearità delle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’ultimo inciso del citato comma 4 (trattasi dei cc.dd. rapporti di lavoro “in regime di diritto pubblico”, anche detti “non contrattualizzati”, di cui al citato art.3: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dipendenti della Banca di Italia, della Consob e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari), proprio sul fronte dell’individuazione dell’esatto significato da attribuire all’espressione “procedure concorsuali”, ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa, si è copiosamente impegnata negli anni (e spesso, come si vedrà, con esiti non univoci) la giurisprudenza italiana.

Le pronunzie sulle cc.dd. <<graduatorie permanenti>> (poi, divenute <<ad esaurimento>>): giurisdizione al G.O. per la mancanza di valutazioni di tipo discrezionale da sindacare

I primi arresti giurisprudenziali post-privatizzazione in materia di assunzione del personale scolastico a mezzo di graduatorie per soli titoli (all’epoca definite “graduatorie permanenti”, ex L.24/99)risalgono agli inizi del corrente millennio, allorquando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.1203 del 23 novembre 2000, ebbe ad adottare un’interpretazione restrittiva delle “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (espressione in cui, sul piano letterale, sarebbero ben potute rientrare tutte le graduatorie finalizzate al reclutamento del personale scolastico). In particolare, l’organo regolatore della giurisdizione, nell’occasione, ebbe così a statuire: <<In materia di pubblico impiego, nel sistema di reclutamento basato su graduatorie (nella specie per il conferimento di supplenze su posti di collaboratore scolastico) formate in base a criteri fissi e prestabiliti da una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, il soggetto, che chiede l’inserzione nelle medesime, fa valere il suo diritto al lavoro e le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario >>; così inaugurando l’opzione interpretativa del citato art.63 comma 4 D. Lgs. 165/01 secondo cui nella relativa previsione attributiva della giurisdizione al G.A. rientra soltanto la nozione tradizionale <<concorso a pubblico impiego>> da intendesi <<come la procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo; fase, questa, dominata dall’esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo>>.

Quindi, al di là dell’ampio tenore letterale del comma 4 in commento, per le Sezioni Unite soltanto le “procedure concorsuali” che prevedano valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione reclutante sono attratte nell’alveo della giurisdizione amministrativa; non, invece, le graduatorie permanenti del personale della scuola, in cui i punteggi da attribuire sono predeterminati in maniera fissa (per ciascun tipo di titolo) mediante apposite tabelle di valutazione (di fonte ministeriale).

Il suddetto orientamento – che, tuttavia, come meglio si dirà più avanti, presenta un vulnus relativamente alle graduatorie delle discipline musicali (per le quali è prevista l’attribuzione discrezionale di punteggi da parte di apposita Commissione) –  si è, poi, consolidato attraverso una serie di pronunzie emesse dalle medesime Sezioni Unite : ordinanza 22 luglio 2003 n.11404 (relativa ad un contenzioso per l’inserimento nelle graduatorie di durata triennale di un liceo linguistico provinciale), ordinanze 3 febbraio 2004 n.1989 e 20 giugno 2007 n.14290 (in materia di graduatorie permanenti A.T.A.); ordinanza 13 febbraio n.2008 n.3399 (graduatorie permanenti personale docente). Ed ha ricevuto l’autorevole avallo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 luglio 2011 n.11.

La diversa soluzione finale per il caso di impugnativa dell’atto amministrativo regolatore delle graduatorie.

Quando si era raggiunta una certa uniformità di vedute riguardo all’attribuzione al G.O. delle liti sulle graduatorie scolastiche, la giurisprudenza si è imbattuta in una nuova problematica attinente al radicamento della giurisdizione allorché oggetto d’impugnazione non sia la graduatoria in sé bensì l’atto generale che, a monte, ne detta i criteri di formazione ed i punteggi da attribuire.

Una prima, provvisoria, risposta alla suddetta questione di diritto è stata data dalle Sezioni Unite con l’ordinanza del 10 novembre 2010 n.22805 che, nel decidere sull’impugnazione del D.M. 8 aprile 2009 n.42 nella parte in cui non consentiva, nelle graduatorie del personale docente (nel frattempo trasformate “graduatorie ad esaurimento” ex dell’art. 1 comma 605 L.296/06), lo spostamento da una classe di concorso ad un’altra dei 24 punti aggiuntivi spettanti agli specializzati SSIS (Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario), ha così statuito: <<L’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell’atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa allo spostamento del punteggio aggiuntivo da una graduatoria all’altra, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità’ a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Né la suddetta conclusione può’ mutare in relazione alla circostanza che il divieto di effettuare il suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale (Decreto Ministeriale 8 aprile 2009, n. 42) che, come e’ pacifico fra le parti, reca i criteri di massima concernenti l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il biennio 2009 – 2011. Si e’ infatti in presenza di un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, ne’ potendo essere ascritto ad altre categorie di attività’ autoritativa (identificate dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 1), non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità’ e i poteri del datore del lavoro privato (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 5, comma 2) di fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all’articolo 2907 c.c.>>. Soluzione pienamente confermata dalle SS.UU. con le ordinanze 8 febbraio 2011 n.3032 e 21 febbraio 2013 n.4287 (anch’esse inerenti l’impugnazione del sopra citato D.M. 42/2009 ma con riferimento alla diversa questione della legittimità o meno dell’inserimento in coda, anziché a pettine, dei docenti provenienti da altra provincia).

La (invero, opinabili) conclusioni secondo cui un atto ministeriale che regolamenti una procedura pubblica di reclutamento non costituisca il frutto di “attività’ autoritativa” sono state, tuttavia, successivamente riviste con le ordinanze gemelle delle medesime Sezioni Unite del 16 dicembre 2013 n.27991 e 27992 (in materia di nuovo inserimento in G.A.E. precluso dal D.M. 44 del 12 maggio 2011): <<Diversa e’ invece la fattispecie allorché l’oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con Decreto Ministeriale (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44 …   Ove si tratti di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché’ in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 1. Nella specie il Decreto Ministeriale MIUR n. 44 del 2011, di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l’annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 1; ma e’ anche predicabile la sua natura regolamentare … perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento ed e’ integrativo (come previsto dal suo articolo 13 recante le “disposizioni finali”) del precedente Decreto Ministeriale MIUR 27 marzo 2000 n. 123, espressamente qualificato come Regolamento recante norme sulle modalita’ di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti>>.

Il suddetto arresto si è, poi, consolidato con le ordinanze SS.UU. 15 dicembre 2016 nn.25836 e 25840, 13 settembre 2017 n.21196, 26 giugno 2019 n.17123, 23 aprile 2020 n.8098, 30 marzo 2021 n.8775 (quasi tutte relative al contenzioso sul richiesto inserimento nelle G.A.E. da parte dei titolari di diploma magistrale conseguito ante 2001) e, da ultimo, con l’ordinanza del 20 luglio 2022 n.22693 (su cui oltre si tornerà ad altri fini).

Il pasticcio delle graduatorie d’istituto

Un terreno su cui, invece, la giurisprudenza, a tutt’oggi, non sembra essere pervenuta a conclusioni lineari ed univoche è quello delle graduatorie d’istituto, ossia quegli elenchi di aspiranti utilizzati dai dirigenti scolastici per l’attribuzione delle cc.dd. supplenze brevi o, comunque, degli incarichi residuati a seguito delle precedenti fasi di reclutamento svolte dagli uffici scolastici provinciali.

Invero, è successo che la prima giurisprudenza si fosse imbattuta in talune peculiari graduatorie d’istituto relative alla specifica disciplina d’insegnamento di “Strumento musicale” (classe di concorso A77, oggi A56), finendo, tuttavia, per attribuire (erroneamente) le relative caratteristiche – e, precipuamente, la prevista attribuzione discrezionale di punteggi, per i titoli vantati dai candidati, ad opera di un’apposita Commissione –  alle graduatorie d’istituto in generale; con i relativi risvolti ai fini della giurisdizione. Ciò in un ritenuto tutt’uno tra discipline musicali e graduatorie d’istituto che, tuttavia, non ha alcuna base normativa ed amministrativa. 

Non sembra inutile, allora, precisare come lo “Strumento musicale” non è presente soltanto nelle graduatorie d’istituto ma anche nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) nonché nelle più recenti Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) istituite con l’O.M. 60 del 2020 per l’attribuzione delle supplenze di più lunga durata da parte degli Uffici scolatici provinciali (in mancanza di candidati nelle GAE).

In una prima fase, sia per le GAE che per le graduatorie d’istituto erano adottate delle specifiche Tabelle di “Strumento musicale” che prevedevano, in particolare per i “titoli artistici” (concerti, composizioni, incisioni discografiche, ecc.), l’attribuzione discrezionale di punteggi, tra un minimo ed un massimo prefissato, da parte di una specifica Commissione formata presso l’Ufficio scolastico provinciale ai sensi dell’art.5 comma 4 DM 131/07. L’O.M. 60/20 ha, poi, sostituito le suddette modalità di valutazione con un sistema a punteggi fissi (al pari delle altre discipline d’insegnamento) sia per le graduatorie d’istituto che per le nuove GPS (così abrogando con le precedenti Tabelle, come da ultimo allegate al DM 374/17); mentre, il vecchio sistema a valutazione discrezionale è tuttora in vigore per le GAE (vedasi, ultimo, il DM 60 del 10/3/22 che ha confermato la precedente Tabella di valutazione allegata al DM 42/09).

Fatte queste doverose precisazioni, si possono meglio comprendere i contraddittori sviluppi della giurisprudenza intervenuta in argomento.

Le prime pronunzie del Consiglio di Stato in materia di graduatorie d’istituto attinenti alle discipline musicali: l’impropria generalizzazione dei principi affermati

Tra le prime pronunzie in materia si registrano le sentenze del Consiglio di Stato n.773 del 15/2/12 e n.5795 del 24/11/2014, entrambe inerenti a graduatorie d’istituto di Conservatori, che,  dopo aver ricordato i consolidati arresti della giurisprudenza in materia di attribuzione al G.O. del contenzioso relativo alle graduatorie ad esaurimento, hanno così affermato: <<Questi principi non operano in presenza di una graduatoria di istituto, in relazione alla quale ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165 del 2001: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale. Nel caso di specie venendo in rilievo una graduatoria di istituto deve ritenersi che si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, con giurisdizione del giudice amministrativo>>. Così riferendo, ai fini della giurisdizione, alla tipologia delle graduatorie d’istituto in generale quelle che, invece, sono le caratteristiche delle specifiche graduatorie d’istituto (e non solo, come già si è detto) relative alle discipline artistiche.

L’intervento meramente confermativo delle Sezioni Unite

Le suddette conclusioni, anziché essere precisate e corrette dalla giurisprudenza successiva, venivano, viceversa, recepite tali e quali dall’organo regolatore della giurisdizione (ordinanza Sezioni Unite n.21198 del 13 settembre 2017) che, nell’affrontare una fattispecie in materia di valutazione di titoli artistici  per la terza fascia delle graduatorie d’istituto di strumento musicale (A077 – Corno), si è così espressa: <<Nelle controversie riguardanti la differente ipotesi delle graduatorie d’istituto, aventi il suindicato petitum, sono direttamente attinti dalla domanda giudiziale atti di tipo autoritativo della PA riguardanti procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 63, comma 4, cit.; con riguardo alle graduatorie d’istituto, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vedi, per tutte: Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016)>> (richiamo, quest’ultimo, erroneo in quanto la sent. CdS 953/16 non riguarda, in realtà, le G.I. ma le GAE ed è affermativa della giurisdizione al GA non per le caratteristiche delle graduatorie medesime bensì per l’avvenuta impugnazione dell’atto amministrativo generale regolatore). Così perpetrando l’errore dell’attribuzione alle graduatorie d’istituto, in generale, degli elementi di discrezionalità e concorsualità  che, invece, attengono alle specifiche graduatorie delle discipline musicali.        
Il conseguente equivoco applicativo: la giurisdizione amministrativa affermata anche per le discipline comuni (non comportanti valutazioni di tipo discrezionale).  Con il risultato che, da allora in poi, per via di richiamo alle suddette pronunzie, la giurisprudenza ha iniziato ad affermare la giurisdizione del GA anche per le graduatorie d’istituto non attinenti a discipline artistiche (e, quindi, non comportanti alcuna valutazione di tipo discrezionale) o, comunque, pur nella vigenza delle nuove tabelle di valutazione (allegate all’O.M. 60/20) mediante le quali, come si è già visto, è stato soppresso il sistema valutativo discrezionale anche per le stesse discipline musicali (ovviamente, relativamente alle G.I. e alle GPS disciplinate dalla citata O.M.).            

La contraddittoria e persistente posizione del CGA

In particolare in una strenua difesa della propria giurisdizione in materia si è cimentato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), prima, con la sentenza n.289 del 18/5/20, riguardante una graduatoria d’istituto relativa alla classe di concorso B016 – “Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche” e, poi, con le sentenze 102 del 12/2/21, 237 del 23/3/21 e 345 del 20/4/21, emesse in esito a contenziosi relativi alle nuove GPS. In particolare, nell’ultima delle suddette, pronunzie il CGA, pur prendendo atto delle modifiche intervenute nella disciplina delle graduatorie d’istituto e delle GPS, ha confermato il proprio precedente orientamento affermando che <<non pare determinante la circostanza che non sia presente una commissione, a fronte del fatto che l’O.M. n. 60/2020 predefinisce in modo dettagliato la disciplina di accesso e di attribuzione del punteggio>>; ciò che, tuttavia, non fa ben comprendere quale sarebbe, allora, il discrimine rispetto all’orientamento negativo in materia di GAE. Qualche cedimento dell’organo d’appello isolano si è avuto soltanto con la più recente sentenza n.1017 del 24/11/2021, sempre in materia di GPS (per posti di sostegno), ove, nel confermare la correttezza del proprio precedente orientamento, il CGA ha, tuttavia, concluso per la giurisdizione del G.O. in quanto <<nel caso di specie, a prescindere dal carattere concorsuale o meno della procedura, il petitum sostanziale si concreta nella domanda diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria>> (profilo, tuttavia, differente da quelli qui in esame).             

L’evoluzione nella giurisprudenza del Consiglio di Stato        

Esiti decisamente più univoci ha, invece, avuto la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, dapprima, con la sentenza n.2007 del 9/3/21 della VI Sez. (in materia di GPS, classe di concorso A048 – Scienze motorie) aveva affermato la giurisdizione amministrativa sulla scorta del mero richiamo a SS.UU. 21198/17 (che, tuttavia, com’è noto, si riferiva alla peculiare disciplina dello strumento musicale), ma già con sentenza n.6230 del 7/9/21 (GPS classi conc. A015 – “Discipline sanitarie” e A050 – “Scienze naturali, chimiche e biologiche”), sempre della VI Sez., ha fatto un radicale dietrofront in punto di giurisdizione (pur cercando di non porsi in dichiarata contrasto con il proprio precedente arresto): <<L’ordinanza n. 60 /2020 – con sensibile differenza rispetto al passato – non prevede la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli…Non sembra al collegio che la formazione con tali modalità delle graduatorie sia idonea ad escludere la tradizionale qualificazione della procedura come concorsuale – per cui non si ravvisa alcuna discontinuità rispetto al precedente CdS VI n. 2007 del 2021 – ma è indubbio che tale selezione di personale per le graduatorie di istituto, per come va configurandosi, per l’automatismo che la caratterizza, attenui nella valutazione dell’amministrazione i significativi margini di discrezionalità in passato riconosciuti … Sicché anche volendo ritenere che la indizione della procedura a mezzo di un bando discrezionalmente confezionato dalla pubblica amministrazione per la selezione di personale in numero definito di posti sia sempre qualificabile come un concorso (in ordine al quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificazione che potrà essere fatta oggetto di un approfondito futuro ulteriore scrutinio dalla Corte regolatrice della giurisdizione ) deve ritenersi alla stregua del petitum sostanziale, nel caso di specie, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (non vertendosi sull’interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di attribuzione di punteggi)>>; quindi, le GPS, secondo tale ondivago orientamento, rappresenterebbero un concorso tuttavia privo di sufficienti connotati di discrezionalità per poter giustificare la giurisdizione del G.A. Sicuramente più netta è la successiva sentenza n.1543 del 3/3/22, questa volta emessa dalla Sez. VII (su GPS AB56 – “Strumento musicale (Chitarra)”, che, senza fare più alcun riferimento alla natura concorsuale delle GPS, ha ritenuto sufficiente che <<l’O.M. n. 60/2020 (v. art. 3, comma 3) non preveda la costituzione di Commissioni di concorso incaricate della valutazione dei titoli>>e che <<pertanto, i punteggi per i titoli non vengono assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dalle tabelle allegate all’ordinanza ministeriale (cfr. C.d.S., Sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230) per ritenere, senz’altro, sussistente la giurisdizione del G.O.         In buona sostanza, si può dire che tanto nel caso del CGA quanto da parte del Consiglio di Stato, si è avviato un percorso argomentativo partendo da una pronunzia delle Sezioni Unite (la n.21198/17) intervenuta in materia di valutazione dei titoli artistici e, però, applicata in tutt’altro territorio (quello delle classi di concorso ordinarie). Palazzo Spada ha, poi, corretto il tiro giungendo a conclusioni, comunque, coerenti con l’attuale disciplina delle G.I. e delle GPS, mentre il CGA sembra, tuttora, ingabbiato nell’equivoco di fondo da cui è nata la delicata querelle.

L’ultimo intervento delle Sezioni Unite in materia di graduatorie d’istituto     
Occorre, infine, dar contezza della recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.22693 del 20 luglio 2022 che, intervenendo su un regolamento di giurisdizione relativo alle graduatorie di istituto del personale ATA, ha, anzitutto, richiamato le proprie precedenti pronunzie n.25836/16  e 17123/19  (già sopra commentate) nella parte in cui hanno affermato che allorché oggetto della domanda giudiziale sia l’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, se la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo all’inserimento nella graduatoria, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario. Quindi, le più recenti Sezioni Unite hanno dichiarato di voler aderire a tale orientamento “superando il diverso pronunciamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198”: <<Ed infatti, nella formazione delle graduatorie d’istituto non e’ prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli … I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate alle ordinanze ministeriali… La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale… Diversamente, la discrezionalita’ amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto – aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate – in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del Giudice amministrativo>>.         

Anche in tal caso, pur risultando corrette le conclusioni finali relative alla giurisdizione del G.O. sulle graduatorie d’istituto (in particolare, quelle A.T.A.  che, in verità, non hanno mai fatto sorgere problemi di discrezionalità), sembra essere sfuggita anche all’organo regolatore della giurisdizione la peculiarità del precedente richiamato (che, inutilmente, si afferma di voler superare) e, più, in generale la specificità delle discipline musicali su cui lo stesso era intervenuto. Ciò che potrebbe risultare foriero di ulteriori, futuri, fraintendimenti; ad esempio, con riguardo alla tuttora prevista valutazione discrezionale dei titoli artistici ai fini della formazione delle GAE di “Strumento musicale”, le cui caratteristiche potrebbero risultare travolte da una generale dichiarazione di attribuzione al G.O. delle medesime GAE nella loro interezza.