Di Isetta Barsanti Mauceri
Con due recenti sentenze: Tribunale di Bologna del 09.01.2024 e Tribunale di Massa n. 6 del 12.01.2024, i giudici del lavoro hanno preso posizione sul riconoscimento del diritto del beneficio della cd. Carta Docente anche a favore dei docenti a tempo determinato indipendentemente dall’orario svolto.
Entrambe le pronunce affermano, infatti, come il beneficio di cui alla L. 107/2015 dapprima negato ai docenti a tempo determinato, derivi direttamente dagli obblighi formativi di cui anche al Dl.vo 297/94 dai quali non sono esonerati i docenti a tempo determinato qualsiasi orario svolgano.
Fino ad un certo punto le pronunce in parola affrontano la questione oraria in modo analogo ed infatti, rilevano che se l’orario è superiore al 50% dell’orario completo di cattedra, la questione dell’orario è del tutto irrilevante ed il beneficio di cui alla L. 107/15 non può essere negato nella misura di € 500,00 e ciò in quanto la Cassazione, nella recente sentenza n. 29961 del 2023, pur non avendo preso posizione espressa sul punto trattandosi di una questione che non era stata rilevata dal giudice a quo, comunque ha posto l’accento sul concetto di “didattica annua”.
Osservando come la “didattica annua” non sia incompatibile con nessuna forma di part time (né orizzontale né verticale), il Tribunale di Bologna, quindi conclude “come non vi sia motivo di dubitare che il docente precario il quale abbia svolto una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche con orario ridotto, ma comunque superiore al 50% dell’orario completo (come ha fatto il ricorrente), sia perfettamente comparabile con il docente a tempo indeterminato con contratto part time.” Ed ancora ad avviso del medesimo Giudicante, il part time non può costituire una ragione per una riduzione del beneficio neppure in termini quantitativi dal momento che la professionalità richiesta al docente deve essere la medesima sia esso impiegato per l’orario intero che per un orario ridotto e pertanto non vi è ragione di ritenere che il contributo alla sua formazione possa o debba essere quantitativamente ridotto.
Ad una diversa soluzione, però, approdano i due giudicanti nel caso in cui lo spezzone orario sia inferiore al 50%, laddove il Tribunale di Massa si sperimenta in una riparametrazione del beneficio in ragione del minore servizio svolto.
Il Tribunale di Massa, infatti, prende in esame tutti i contratti stipulati dalle ricorrenti ed osservando i vari spezzoni orario afferma come la Suprema Corte abbia lasciato irrisolta l’alternativa tra il non riconoscere alcun beneficio e l’applicazione del principio “pro rata temporis” che consentirebbe di calibrare l’importo della Carta docente in ragione degli effettivi periodi di insegnamento. Inoltre analizzando il caso di una docente che aveva svolto la funzione didattica senza soluzione di continuità per quasi tutto l’anno scolastico, ma con decorrenza dal 15.10.2020 (fino al termine delle attività didattiche) conclude che anche per gli spezzoni orari dovrà essere applicato il principio del pro-rata temporis.
Dette pronunce superando i temi ormai pacifici e consolidati provano ad approfondire quelle questioni che per alcuni giudici sembrano irrisolvibili ed addirittura motivo per compensazione delle spese (in deroga alle pacifiche disposizioni normative sul punto) o per rinvii francamente eccessivamente lunghi.