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Reclutamento del dirigente scolastico, giurisdizione e competenza territoriale

di Salvatore Spataro*

Nota a Cassazione SS.UU n.14999 del 29.05.2024

L’Ordinanza in commento si segnala per la risoluzione di questioni processuali spesse volte dibattute, che hanno trovato una chiara affermazione del principio di diritto teso alla loro risoluzione.

Il caso

Una docente, originariamente idonea al l corso-concorso bandito nel 2017, per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, a scorrimento si trovava prossima al reclutamento nel nuovo ruolo di dirigente.

Propose, quindi, azione giudiziaria evidenziando che il Ministero dell’istruzione, con una serie di atti amministrativi, aveva coperto tutti i ruoli dirigenziali di alcune Regioni (tra le quali quella di suo interesse) facendo esclusivo ricorso alle procedure di mobilità e dedusse che in tal modo era stato frustrato il diritto dei lavoratori, neoassunti nel ruolo dirigenziale, ad essere destinati alle sedi per le quali avevano presentato domanda, con violazione di legge, che ripartiva il contingente dei dirigenti scolastici nella quota del 60% dei posti da attribuire tramite mobilità ed in quella del restante 40% da riservare alle nuove assunzioni.

Il ricorso fu depositato il 31 agosto, coincidente con l’ultimo giorno di servizio della ricorrente quale docente, prima di essere assunta in altra regione quale dirigente scolastico ed il Tribunale fu identificato, secondo il disposto dell’art.413 comma 5 c.p.c., proprio in relazione alla sede di servizio ancora in essere quale docente.

A seguito di eccezione di incompetenza da parte della difesa del Ministero, il Tribunale declinava la competenza territoriale a vantaggio del Tribunale della sede di successiva nomina quale dirigente scolastico della ricorrente.

La stessa frapponeva regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione, la quale – tuttavia – con Ordinanza interlocutoria, ravvisando la sussistenza di una questione pregiudiziale di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, rimetteva gli atti al primo presidente perché ne fossero investite le SS.UU.

L’Ordinanza in commento, resa per l’appunto dalle SS.UU. afferma la giurisdizione del G.O. e la competenza del Tribunale originariamente adito dalla lavoratrice.

La soluzione e i principi di diritto affermati

Sulla giurisdizione, la Corte rileva che questa dipende dall’accertamento dell’attribuzione del diritto soggettivo alla docente, direttamente dalle menzionate norme di legge, ovvero quale conseguenza indiretta dell’esercizio di una potestà autoritativa amministrativa nella regolamentazione e nella individuazione dei posti dirigenziali disponibili, sicché ribadisce l’orientamento spesse volte reso, per cui appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda che sia rivolta al giudice per ottenere l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria, sul rilievo che si tratti di un diritto che scaturisce direttamente dalla normazione primaria, previa se del caso la disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precludere tale inserimento.

Sulla competenza poi, le SS.UU. accolgono la tesi della ricorrente rilevando che, al momento del deposito del ricorso, il contratto di dirigente scolastico non era stato ancora sottoscritto e, pertanto, permaneva il rapporto di servizio come docente; rapporto che si configurava, esattamente come dedotto, quale presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di quello successivo, sicché i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall’art. 413 c.p.c., andavano riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire.

La soluzione ad un tempo di questione di giurisdizione e di ulteriore questione di competenza rendono particolarmente significativa l’Ordinanza qui in commento, utile agli operatori del diritto per i principi affermati in entrambe le predette questioni pregiudiziali.

*Avvocato del Foro di Catania, componente Comitato Scientifico Sidels