Di Isetta Barsanti Mauceri
Di recente la giustizia amministrativa ha avuto occasione di pronunciarsi sul rapporto tra la scuola ed i suoi alunni più fragili con alcune pronunce.
Lo hanno fatto i giudici del TAR Emilia-Romagna che con la sentenza n. 925/2024, emessa a seguito del ricorso di due genitori di alunni non udenti, ha confermato un principio già espresso in una precedente decisione dello stesso TAR. “La presenza dell’assistente alla comunicazione LIS è necessaria per tutte le ore di lezione “. A differenza che nel caso di altre tipologie di disabili, che possono fruire in modo meno completo o meno agevole o meno proficuo della formazione nelle ore in cui non è prevista la presenza dell’assistente che li sostiene e ne promuove l’autonomia, facilitando il processo di integrazione comunicazione, “nel caso di alunni sordi il non garantire la costante presenza dell’assistente equivale, di fatto, a ridurre l’orario scolastico degli stessi da ventisette a quindici ore settimanali essendo loro preclusa la possibilità di fruire delle ore in cui non possono utilizzare la traduzione per avere accesso alla formazione.”
Lo ha fatto il TAR Toscana che con la sentenza n. 221/25 ha rigettato un ricorso proposto dai genitori di un allievo non ammesso alla classe successiva. I genitori dell’allievo avevano sostenuto che l’istituto scolastico non avrebbe rispettato gli impegni presi sia con riferimento alla normativa che al PDP del ragazzo, il quale affetto da DSA, consistente in “dislessia di grado medio. Lentezza nell’esercizio dell’atto grafico. Fascia clinica per problemi internalizzati ed ansia” non era stato aiutato, ma anzi la scuola lo avrebbe emarginato ed i docenti espresso la loro valutazione negativa sulla base di una media matematica che comunque non conduceva a risultati così lontani dalla sufficienza. I giudici del TAR hanno rilevato come il ricorso non contenesse censure che evidenziassero le disposizioni normative violate, ma argomentazioni che avrebbero necessitato un’attività investigativa penale, inammissibile dinanzi al giudice amministrativo. Pur tuttavia, dalla sentenza emerge come il TAR abbia analizzato le attività di sostegno attuate dalla scuola e le abbia ritenute sufficienti ed idonee per sorreggere l’allievo nelle sue fragilità, ma che, ciò nonostante, non gli hanno consentito di raggiungere i risultati sperati. I giudici, peraltro, si sono spinti oltre analizzando, di fatto, e, quindi, censurando una mancata cooperazione scuola famiglia, che sempre deve coesistere, a maggior ragione nei casi di difficoltà degli allievi e che con ogni probabilità, nel caso di specie, è valsa moltissimo a scapito del povero allievo.
Infine, lo ha fatto il TAR Lazio che con la sentenza n. 2473/2025 non solo ha riconosciuto il diritto in favore dell’allievo più fragile della redazione di un PDP, ma soprattutto che detta operazione non si esaurisca nella redazione di un documento, sic et sempliciter, ma di un testo efficace che renda effettivo l’aiuto all’allievo. I giudici amministrativi, infatti, hanno precisato come ai sensi dall’art. 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il PEI:
– “è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona” (…) e che “Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”;
– ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2 e 9, del D.I. n. 182/2020, “Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti”;
– “Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica (…)”; “Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi
lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti”;
– ai sensi dell’articolo 6 del citato D.I., “1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma – entro il 31 di
ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. 2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie. (…).”;
Inoltre, con riferimento al caso specificano il TAR Lazio ha verificato come dagli atti del giudizio non emergesse né la tempestiva redazione del PEI provvisorio, nella versione da ridefinirsi in esito al trasferimento dell’alunna presso la scuola di destinazione, né l’approvazione e sottoscrizione del PEI definitivo da parte del GLO, essendo il documento in atti privo di data certa e mancando agli atti i relativi verbali di approvazione;
Di conseguenza la valutazione finale che aveva condotto alla bocciatura dell’alunna è apparsa viziata da tale omessa tempestiva adozione, “essendo vulnerata, nella sua attendibilità, dalla conseguente mancata tempestiva fissazione degli obiettivi personalizzati di apprendimento dell’alunna e dalla, pure conseguente, assenza di una periodica verifica della loro adeguatezza, al fine delle eventuali necessarie modifiche ed integrazioni”
Tutte queste sentenze, anche se di tenore diverso, l’una dall’altra, affrontano un tema che dovrebbe essere centrale: quello dell’allievo più fragile e della tutela del diritto allo studio. Sempre più spesso, Consigli di Classe composti da docenti sopraffatti da mille incombenze o inesperti redigono i PDP senza porvi troppa attenzione, in ritardo, rispetto al calendario scolastico ed individuando misure dispensative e/o compensative assolutamente inefficaci.
Questa mancanza di attenzione e di competenza ha conseguenze dirette sugli studenti più fragili, che si ritrovano a dover affrontare difficoltà aggiuntive in un sistema che dovrebbe invece agevolarli. La redazione di un PDP efficace richiede non solo una conoscenza approfondita delle esigenze specifiche di ogni studente, ma anche un impegno costante e una collaborazione tra tutti i membri della comunità scolastica, inclusi i genitori e gli specialisti esterni.
È fondamentale che le istituzioni scolastiche adottino un approccio più attento e personalizzato nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali, garantendo che ogni PDP sia meticolosamente preparato e costantemente aggiornato. Solo così si potrà assicurare una vera inclusione e una parità di opportunità, permettendo a tutti gli studenti di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di raggiungere i traguardi educativi prefissati.
In questo contesto, è essenziale promuovere una formazione continua per i docenti, affinché possano acquisire le competenze necessarie per affrontare con efficacia le sfide poste dall’inclusione scolastica. Inoltre, la collaborazione con esperti nel campo dell’educazione speciale e con le famiglie degli studenti può contribuire a creare un ambiente educativo più inclusivo e supportivo, dove ogni alunno si senta accolto e valorizzato.
È altrettanto importante che le scuole stabiliscano meccanismi di monitoraggio e valutazione per verificare l’efficacia dei PDP e degli interventi messi in atto. Questi meccanismi possono includere incontri regolari tra docenti, genitori e specialisti, nonché strumenti di feedback che permettano di apportare tempestivamente le necessarie correzioni. Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla formazione degli assistenti alla comunicazione, come nel caso dei professionisti LIS, i quali svolgono un ruolo cruciale nell’assicurare che gli studenti non udenti possano partecipare attivamente alle lezioni e beneficiare appieno dell’offerta formativa.
In conclusione, garantire un’educazione inclusiva e di qualità per gli alunni più fragili non è solo un obbligo legale, ma un dovere morale e civico. Ogni studente ha il diritto di ricevere un’istruzione che rispetti e valorizzi le sue specificità, permettendogli di sviluppare le proprie capacità e di contribuire alla società in modo significativo. Le scuole, con il supporto delle famiglie, che non deve mancare, degli specialisti e delle istituzioni, devono impegnarsi a costruire un sistema educativo che sia davvero inclusivo, equo e accessibile a tutti.