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Servizio prestato con titolo falso, quando non si configura danno erariale?

Nota a Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Lombardia, sent. 12.02.2025 n.29

di Raffaele Boianelli*

Non sussiste un danno erariale risarcibile in caso di prestazione lavorativa svolta sulla scorta di un titolo di accesso ritenuto falso, se si è in possesso di altro titolo idoneo, anche se non preventivamente dichiarato, riconoscendo i vantaggi per la P.A. e/o l’utilità della prestazione effettivamente resa.Con la recente Sentenza n. 29, pubblicata in data 12 febbraio 2025, all’esito di un giudizio di responsabilità avviato su istanza della Procura regionale per la Lombardia, la Corte dei Conti della Lombardia ha ribadito fermamente il principio secondo il quale, “pur in presenza di un titolo di accesso ritenuto falso, l’aver conseguito un titolo comunque idoneo alle mansioni minimali svolte presso le istituzioni scolastiche, rendono queste considerabili come “vantaggio” e/o “utilità” resa alla P.A. ed alla comunità amministrata ex art.1, co. 1 bis della L. n.20/1994 e rendono non forieri di danno erariale i corrispondenti esborsi stipendiali”.

IL CASO

Il caso traeva origine da una indagine investigativa che portava alla luce una fitta organizzazione criminale diretta al confezionamento e successiva “vendita” di falsi diplomi idonei a consentire ai beneficiari l’inserimento in graduatorie di terza fascia ATA e conseguente stipula di supplenze, annuali e brevi, per i profili ATA e docente. Secondo tale condotta contestata dalla Procura regionale, l’accesso di parte convenuta in giudizio al pubblico impiego, sarebbe dunque avvenuto mediante l’utilizzo di un titolo di studio ritenuto falso che veniva indicato ai fini della ammissione nella graduatoria e grazie al quale il predetto otteneva rapporti di lavoro pubblici.Falsità che, sosteneva parte inquirente, avrebbe determinato una carenza genetica di un requisito indefettibile dei rapporti di pubblico impiego stipulati dal collaboratore scolastico rinviato a giudizio.Tale fattispecie rientrerebbe, dunque, in una ipotesi di invalidità dei contratti di lavoro stipulati dal convenuto con il datore di lavoro pubblico ex art. 2126 c.c., a mente del quale la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Il tutto con conseguente indebito esborso stipendiale erogato dal datore di lavoro pubblico.La Procura ha invocato a tal fine la prevalente giurisprudenza contabile, per cui, in tali ipotesi, si realizzerebbe una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, c.c., priva il lavoro prestato della relativa tutela, stante il contrasto con norme fondamentali dell’ordinamento. Secondo tale orientamento, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non è espressiva della capacità richiesta, derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studi, non arreca all’ente pubblico alcuna utilità e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa.La Procura contabile, ritenuto sussistere un danno erariale, notificava quindi al lavoratore la citazione a giudizio, contestando la produzione, nei confronti del MIM di un pregiudizio patrimoniale (pari ad euro 45.327,36), corrispondente all’importo complessivo degli emolumenti indebitamente percepiti a fronte dei rapporti di lavoro intrattenuti con le istituzioni scolastiche in forza di dichiarazione mendace e produzione di documentazione falsa.

IL POSSESSO DI UN ALTRO TITOLO DI STUDIO VALIDO

In sede di giudizio, a seguito della costituzione di parte convenuta con cui preliminarmente veniva fermamente negato qualsivoglia comportamento fraudolento, emergeva un particolare a parere della difesa del tutto dirimente che faceva venir meno l’esistenza di un danno di natura erariale per l’amministrazione scolastica, ovvero il possesso di altro titolo di studio (diploma di qualifica professionale di priv. Operatore elettronico), conseguito presso un istituto scolastico statale valido come ulteriore titolo di accesso alla graduatoria terza fascia ATA. Tale titolo di studio, sarebbe stato anch’esso valido, al pari di quello falso, per l’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, ma non era stato dichiarato all’atto dell’inserimento nelle graduatorie terza fascia ATA, in quanto costituente medesimo titolo di accesso per i profili ATA di quello invece dichiarato e avente punteggio superiore e su cui, soltanto in seguito, si erano concentrati gli accertamenti sulla presunta falsità dello stesso.In definitiva, con tale allegazione documentale, per il caso di specie si poteva ritenere dimostrato e provato il possesso, da parte del lavoratore chiamato in giudizio, di un valido titolo di studio per l’accesso al posto di lavoro con la qualifica di collaboratore scolastico.

LA SENTENZA

La Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia, sulla scorta delle argomentazioni e giurisprudenza citata dalla Procura contabile, ha tuttavia ritenuto di dover fare applicazione dei diversi principi già espressi nei precedenti della stessa Sezione nn. 97/2024, 124/2024 e 145/2024.Secondo tali decisioni, viene esclusa la responsabilità del convenuto in ragione della utilità della prestazione da lui resa, sia pure di fatto, in qualità di soggetto comunque in possesso di titolo di studio valido per l’accesso al posto ricoperto.Nella pronunce sopra richiamate, la Corte dei Conti di Milano ha evidenziato come l’ordinamento contabile, caratterizzato da spiccati elementi di specialità rispetto a quello di diritto comune, contiene una norma (art. 1, comma 1 bis, Legge n. 20/1994) la quale impone al giudice di tenere conto dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità amministrata (norma che, proprio in ragione della specialità dell’ordinamento contabile di cui si è detto, dovrebbe prevalere sulla disposizione di cui all’art. 2126 c.c., nella parte in cui priva di effetti, per tutta la durata di esso e, quindi, anche per il periodo in cui ha avuto esecuzione, il rapporto lavorativo affetto da nullità per illiceità dell’oggetto o della causa).La pronuncia ha, peraltro, osservato che, in casi consimili, non si versa in ipotesi di illiceità dell’oggetto, né in quella della causa, avendo la giurisprudenza affermato che l’illiceità di quest’ultima, da intendersi come causa in concreto del negozio, deve essere comune alle parti. E si è anche rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’art. 2126 c.c. impedisce la tutela del lavoro soltanto in caso di illiceità “in senso forte”, cioè per contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell’ordinamento.A chiusura del percorso argomentativo, la Sezione ha peraltro osservato che l’orientamento più rigoroso della giurisprudenza contabile sul tema, che tende a negare tout court l’utilità della prestazione resa da un soggetto che difetti del titolo di studio richiesto, si fonda, per l’appunto, su tale circostanza che, nel caso ivi esaminato come in quello in esame, all’evidenza non ricorre (essendo, come detto, il convenuto in possesso di altro valido titolo di studio richiesto per l’accesso al posto di collaboratore scolastico).Anche la giurisprudenza civile che si pone nel solco della tesi sostenuta dalla Procura, secondo cui, in casi consimili, ricorrerebbe l’ipotesi della illiceità della causa per contrasto con norme imperative (oltre a Cassazione n. 3432 del 07/06/1985, vedasi altresì idem, n. 15450 del 07/07/2014 e n. 4342 del 22/02/2018) si riferisce comunque a fattispecie in cui il lavoratore difettava del titolo di studio richiesto per lo svolgimento della specifica attività lavorativa.Del resto, va osservato che anche la giurisprudenza contabile che nega, in assenza del titolo di studio, l’utilità della prestazione lavorativa, non è però attestata sulla assoluta non valutabilità della stessa, per la parte in cui essa si traduca in attività di tipo meramente esecutivo, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione non viene in rilievo.

PRINCIPIO DELLA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto in definitiva applicabile il principio della compensatio lucri cum damno in tutte le ipotesi di prestazioni di carattere meramente operativo e comunque non richiedenti particolari requisiti di specializzazione. Appare evidente che, nella fattispecie presa in esame, le mansioni effettivamente svolte dal convenuto non richiedevano specifiche professionalità trattandosi di ordinarie mansioni operative, ben svolgibili in modo adeguato quale che fosse il voto del diploma comunque conseguito, in assenza di prova contraria.Il tutto veniva svolto in possesso anche di un ulteriore titolo di studio, pur non dichiarato in domanda che avrebbe comunque consentito l’inserimento in graduatoria.Nel solco della propria giurisprudenza, il Collegio ha dunque ritenuto che, in presenza dell’oggettivo e indiscusso conseguimento di un diploma idoneo per lo svolgimento delle mansioni minimali di collaboratore scolastico (che, secondo il CCNL di Comparto, si traducono in mera accoglienza e vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali) le attività svolte dal convenuto nelle Istituzioni scolastiche ove ha prestato servizio fossero da valutarsi “utili” e dunque retribuibili, con conseguente assenza del danno erariale, in difetto, peraltro, di una prova contraria del mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione resa dal convenuto.In assenza di un danno erariale risarcibile, il convenuto è stato dunque assolto dagli addebiti ascritti.

*Avvocato del Foro di Frosinone