Una docente di scuola secondaria di II ha proposto ricorso ex art. 414 cpc, avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, per ottenere il riconoscimento del servizio prestato alla scuola dell’infanzia (all’epoca scuola materna) e non riconosciuto in sede di ricostruzione di carriera.
La vicenda prende le mosse dal legittimo diritto, negato dall’Amministrazione, di veder riconosciuto, anche ai fini della carriera, il lungo percorso intrapreso dalla docente che grazie alla propria professionalità e preparazione, negli anni è riuscita ad ottenere la mobilità professionale fino ad insegnare alla scuola secondaria di secondo grado.
L’Amministrazione, senza tener conto della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cass. n. 9144 del 2016 che ha espressamente riconosciuto che all’insegnante che passi dalla scuola materna alla scuola secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta “per intero”, anziché nei limiti della temporizzazione, nell’adottare il provvedimento di ricostruzione di carriera non aveva tenuto conto del servizio pregresso e quindi aveva collocato la docente al gradone 28, anziché al gradone 35. La docente, tra l’altro, nelle more del giudizio, è stata collocata a riposo per limiti di età e, quindi, ha subìto un grave danno dal momento che ha ricevuto un trattamento pensionistico e di fine rapporto sulla base di un gradone inferiore rispetto a quello di cui avrebbe avuto diritto.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera comprendendo il servizio prestato dalla medesima presso la scuola materna, come da orientamento, ormai consolidato dalla giurisprudenza e riconoscendo, quindi, il gradone superiore alla docente.
Vale la pena di rilevare, tra l’altro, come l’Amministrazione scolastica, basandosi fondamentalmente sulla legge 576/1970 (da cui discendono tutte le successive disposizioni), disconosce di fatto l’evoluzione che ha interessato l’allora scuola materna (poi scuola dell’infanzia) e quindi il valore sociale della stessa all’interno del nostro ordinamento che ha indotto la giurisprudenza dapprima amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 5963 del 2001) e poi ordinaria (con la pronuncia delle Sezioni Unite) a pronunciarsi a favore del riconoscimento integrale del servizio ivi prestato. Avv. Isetta Barsanti Mauceri – Foro di Firenze