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GPS, la giurisdizione è del Giudice amministrativo. Nota a CGARS sent. 12.02.2021 di S. Spataro.

Riformando una Sentenza del Tar Catania che aveva declinato la giurisdizione in materia di graduatorie provinciali per le supplenze, il CGA regione siciliana ha, invece, affermato l’opposto principio, ribadendo la titolarità del Giudice amministrativo a decidere le controversie in materia di GPS.

In particolare, il Consiglio di giustizia amministrativa, cogliendo la stretta analogia fra GPS e graduatorie d’istituto, ha affermato il seguente principio: <<…il Consiglio di Stato, che era già pervenuto da tempo al convincimento che i principi propri delle graduatorie permanenti a esaurimento non operassero in presenza di una graduatoria d’istituto, in relazione alla quale ricorrono invece tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165/2001 – appunto, il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale- (C.d.S., VI, 15 febbraio 2012, n. 7773; 24 novembre 2014, n. 5795; 28 gennaio 2016, n. 295; 7 marzo 2017, n. 1214), da ultimo ha ribadito a più forte ragione tale motivazione e conclusione, con la propria sentenza 24 maggio 2019 n. 3414, proprio sulla scorta della pronuncia della Corte regolatrice n. 21198/2017 appena citata (pronuncia che la successiva decisione della Corte menzionata dalla difesa dell’Amministrazione non sembra avere specificamente confutato).  L’appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa riposa, allora, sulla previsione del comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, a norma del quale “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…>>.

Dunque, la questione è risolta nel senso della giurisdizione del G.A. in relazione all’atto impugnato ed alla sua natura, prescindendo dalle ragioni concrete di controversia, se inerenti l’eventuale esclusione o la non corretta valutazione dei titoli, ovvero ancora se inferenti errori di compilazione facilmente rinvenibili dall’Amministrazione.                                                  

                               Avv. Salvatore Spataro – foro di Catania

immagine tratta da blogsicilia.it