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Esame di maturità e voto massimo di 100/100: se la lode non è attribuita all’unanimità la dissenting opinion deve essere motivata e verbalizzata

Di Anna Chiara Vimborsati

La sentenza in commento si riferisce ad una peculiare circostanza nella quale una studentessa, all’esito dello svolgimento degli esami di maturità, ha illegittimamente meritato la votazione di 100/100 senza vedersi attribuire anche la lode nonostante fosse in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, come peraltro disposto e accertato dalla stessa Commissione d’esame sul presupposto della non unanimità del giudizio della commissione su tale specifico punto, per via dell’opposizione genericamente verbalizzata da un membro della Commissione stessa nel verbale di elaborazione del giudizio finale.

La studentessa ha ritenuto, pertanto, di ricorrere al giudice amministrativo denunciando l’illegittimità del giudizio in relazione alla carenza di motivazione dal momento che da un lato la stessa Commissione aveva espressamente ritenuto che la stessa fosse in possesso dei requisiti per il conferimento della lode e dall’altro la mancata attribuzione della stessa era dipesa dalla mancanza di unanimità determinata dalla posizione contraria di un commissario sebbene né il Commissario né la stessa Commissione avessero in alcun modo motivato le ragioni di tale contrarietà, pur essendosi specificamente auto-vincolati a “registrare i nominativi dei commissari esprimenti il parere discorde, “unitamente alle motivazioni addotte”.

IL RICORSO

A sostegno della predetta impugnativa, la ricorrente ha dato atto di aver portato a compimento un percorso di studi che è stato caratterizzato oltre che da una frequenza attiva e regolare anche dalla tenuta di un profitto eccellente e consolidato che ha trovato compiuta attestazione nelle votazioni conseguite nei vari anni di frequenza del percorso didattico ed in particolare nel voto con il quale la stessa era stata ammessa a sostenere l’esame finale per il conseguimento della maturità.

La ricorrente, infatti, era stata ammessa a sostenere gli esami di maturità riportando il massimi punteggio per il credito scolastico ovvero la massima votazione prevista dalla disposizione di cui all’art. 11 dell’O.M. 65/2022.

Inoltre, come risultava dal verbale della commissione giudicatrice relativo alla formulazione del giudizio e del voto finale, aveva conseguito il punteggio massimo per ciascuna delle prove in cui era stato articolato l’esame finale in conformità alle disposizioni di cui alla medesima O.M. 65/2022.

Per giunta non aveva neppure usufruito di punteggi integrativi per il raggiungimento del punteggio massimo conseguendo, dunque, il punteggio massimo di 100/100 senza usufruire di alcuna integrazione di punteggio secondo le disposizioni di cui all’art. 4 comma 4 dell’O.M., valevole per l’a.s. 2021/2022 e senza fruire neppure di arrotondamenti del punteggio secondo le previsioni di cui alla nota n. 7775/2022 Ministero dell’Istruzione.

Nonostante ciò la Commissione ha deliberato la “non attribuzione della lode per mancanza dell’unanimità (art. 28, comma 5 O.M. 65/2022), nonostante il conseguimento del punteggio massimo di 100 punti, senza usufruire dell’integrazione di cui all’O.M. 65/2022 comma 4”.

Nello stesso Verbale la Commissione ha altresì specificato che “non si attribuisce la lode alla candidata Di Benedetto Paola in quanto risulta contrario” un docente specificamente indicato.

La ricorrente ha pertanto rappresentato che:

  1. ai sensi dell’art. 18, comma 6, D. Lgs. n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” – dispone che “La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame”;
  2. l’art. 28 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65/22, nel dettare la disciplina per gli esami di Stato dell’a.s. 2021/2022, ha previsto, al comma 5, la possibilità che la sottocommissione d’esame attribuisse, all’unanimità, la “lode” agli studenti che avessero conseguito il punteggio massimo di 100/100 senza fruire di punteggio integrativo e a patto che avessero conseguito il credito scolastico massimo all’unanimità e il punteggio massimo alle prove d’esame;
  3. nei verbali di prederminazione dei criteri di valutazione la stessasottocommissione, riportandosi alla normativa vigente, ha disposto di poter attribuire all’unanimità e MOTIVATAMENTE attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame”.
  4. ai sensi dell’art. 27 dell’O.M. 65/2022, recante la disciplina dell’attività di “Verbalizzazione”, “1. la sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame, nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato. 2. La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro di ciascuna sottocommissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate”;
  5. che ai sensi del successivo art. 28 recante la disciplina del “Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi “1. ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza. 2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.lgs. 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi;
  6. che nel verbale relativo alla determinazione e alla formulazione del voto finale attribuito all’odierna ricorrente la Commissione aveva espressamente  stabilito alla nota n. 6 che “nel caso di deliberazione presa a maggioranza, occorre registrare i nominativi dei commissari che hanno espresso parere discorde unitamente alle motivazioni addotte”.

Sulla scorta di tali presupposti ha dunque rappresentato cheil giudizio sull’attribuzione della lode deve essere MOTIVATO e che nella specifica ipotesi della non ricorrenza dell’unanimità devono essere non solo indicati i nomi dei commissari che abbiano espresso parere discorde, come nel caso di specie, ma anche le specifiche motivazioni addotte a sostegno della propria posizione.

L’obbligo generale di motivazione delle determinazione assunte dalla Commissione è chiaramente previsto e disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 27 dell’O.M. 65/2022 in relazione all’attività di verbalizzazione riferita alle specifiche “risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.”

Dal momento che “la verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro di ciascuna sottocommissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate”.

Tale obbligo di motivazione si traduce pertanto in uno specifico onere di verbalizzazione delle determinazioni assunte e delle ragioni per le quali tali decisioni sono assunte a garanzia della trasparenza del lavoro della commissione in ciascuna sua fase.

Tanto, più, nel caso di specie, nel quale è la stessa commissione a dare atto che la lode non è attribuita per il mancato raggiungimento dell’unanimità nonostante ricorressero le condizioni per l’attribuzione della lode stessa, ovvero il voto massimo conseguito senza usufruire dell’attribuzione di punteggi integrativi.

L’obbligo della motivazione, infatti, dalla disciplina di cui innanzi in relazione al giudizio di attribuzione della lode si impone sia alla Commissione quale:

  1. obbligo di motivare l’attribuzione della lode;
  2. obbligo di motivare la non attribuzione della lode non solo in relazione al mancato raggiungimento dell’unanimità ma anche in relazione alle specifiche motivazioni del o dei commissari contrari, in ragione dell’obbligo generale di motivazione e di verbalizzazione di tutte le decisioni assunte a maggioranza.

La mancata attribuzione della lode alla ricorrente, nel caso di specie, a fronte della ricorrenza dei presupposti per la sua attribuzione come specificamente accertato dalla stessa commissione è dipesa dalla contrarietà di un commissario ma la commissione non ha collegialmente provveduto all’indicazione ed alla verbalizzazione delle specifiche ragioni che abbiamo condotto il medesimo Commissario a manifestare la contrarietà all’attribuzione della lode, sicché il giudizio stesso dell’intera commissione è viziato per carenza e difetto di motivazione, ovvero per la violazione di quello specifico onere motivazionale che si impone al giudizio di attribuzione della lode e alle deliberazioni non unanimi mentre è evidente che l’esame finale svolto dalla ricorrente risponde appieno ai “sottocriteri” a cui la sottocommissione si è auto vincolata al fine di attribuire la lode: la ricorrente, infatti, ha riportato il massimo della votazione in ogni prova e non ha usufruito di integrazione di punteggi.

Dunque, sul piano motivazionale non sono rinvenibili elementi ostativi all’attribuzione della lode dal momento che la Commissione tratteggia, sia mediante il giudizio numerico che mediante il giudizio sintetico e complessivo, un profilo di eccellenza per il quale avrebbe dovuto conferire la lode sul presupposto certamente documentato e verificato che la ricorrente avesse senz’altro conseguito il punteggio massimo al termine dell’esame finale e del credito scolastico.

Ha concluso che l’omesso conferimento della lode –i n assenza di un’esternazione delle ragioni sottese- si palesasse illegittimo e lesivo dell’art. 3 L. n. 241/1990 e che la valutazione non costituisce un fatto puramente tecnico e burocratico, ma, morale, umano, educativo e didattico; è un atto di responsabilità professionale dell’insegnante.

E’ fattore di promozione dell’alunno, motiva, orienta e incide sull’essere, sulla consapevolezza e accettazione di sé, sul desiderio di progresso e miglioramento individuale. Ecco perché, come detto, il Ministero dell’Istruzione si preoccupa di sottolineare che tra compiti fondamentali dell’istruzione vi è quello di favorire lo sviluppo dei talenti e delle eccellenze.

Al dovere per lo studente di partecipare attivamente all’attività di istruzione corrisponde il diritto al riconoscimento dei livelli elevati di conoscenza e di competenza raggiunti. È questa la finalità e il senso della lode.

L’attribuzione della lode oltre a rappresentare una grande soddisfazione per la ricorrente al termine del secondo ciclo di istruzione durante il quale ha profuso un impegno ammirevole accertato dall’attribuzione del punteggio massimo conseguibile in ordine al proprio credito scolastico, serve anche a ottenere alcune agevolazioni nell’iscrizione c/o l’Università dando diritto a partecipare a borse di studio e/o riduzioni delle tasse universitarie.

LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA-LECCE

Accogliendo le doglianze della ricorrente il Collegio pugliese ha stabilito che:

a) l’art. 28 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65/22, nel dettare la disciplina per gli esami di Stato dell’a.s. 2021/2022, ha previsto, al comma 5, la possibilità che la sottocommissione d’esame attribuisse, all’unanimità, la “lode” agli studenti che avessero conseguito il punteggio massimo di 100/100 senza fruire di punteggio integrativo e a patto che avessero conseguito il credito scolastico massimo all’unanimità e il punteggio massimo alle prove d’esame;

– b) in casi del genere, la giurisprudenza ha osservato che la discrezionalità di cui gode la P.A. è sindacabile allorquando l’esercizio della stessa risulti “del tutto immotivato sul punto, quando una motivazione, secondo il normale apprezzamento, sia sentita come necessaria”, risultando, a fronte del curriculum dello studente, “che la mancata attribuzione della lode si sarebbe dovuta congruamente motivare…” (C.d.S. n. 1016 del 12 febbraio 2019);

– c) nel caso in esame, la mancata attribuzione della “lode” risulta determinata dal mancato raggiungimento dell’unanimità, in ragione del parere contrario espresso da uno dei docenti, ma non vi è alcuna motivazione dell’orientamento contrario alla “lode”;

– d) pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, il giudizio finale espresso nei confronti della ricorrente è illegittimo nella parte in cui non attribuisce la “lode”, perché è carente di motivazione;

– e) inoltre, nel verbale n. 24 del 4 luglio 2022, la P.A. si era espressamente autovincolata a registrare i nominativi dei commissari esprimenti il parere discorde “unitamente alle motivazioni addotte”, come da nota n. 6 in calce al suddetto verbale, ma di tale motivazione non vi è traccia, per il che la mancata attribuzione della lode risulta ancor più immotivata”.

Ha dunque accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il giudizio finale espresso nei confronti della ricorrente nella parte in cui non attribuisce la “lode”.

La sentenza, nel solco di un orientamento già tracciato dal Consiglio di Stato, ha imposto alle sottocommissioni d’esame un obbligo di motivazione che discende in maniera diretta dalle garanzie di trasparenza del provvedimento amministravo previste e imposte all’amministrazione ex art. 3 della legge 241/1990.

Tale onere si impone, in particolare all’organo collegiale, relativamente alla cui attività, l’obbligo di motivazione si concreta in un obbligo di verbalizzazione idoneo a far trasparire non solo la volontà maggioritaria del Collegio ma anche le eventuali opinioni dissenzienti ostative all’adozione di deliberazioni unanimi sicché l’obbligo di verbalizzarne il contenuto e le motivazioni costituisce l’unico strumento idoneo a consentire al cittadino le ragioni sottese all’adozione di un provvedimento e a sindacarne, sotto tale profilo la legittimità.

L’unanimità, pertanto, lungi dal costituire un indice della insindacabilità della deliberazione adottata dall’organo collegiale, nell’accezione negativa della non unanimità si concreta in un obbligo motivazionale e redazionale delle deliberazioni che include le opinioni dissenzienti quale “ponte” della ragionevolezza delle determinazioni amministrative che amplia le dimensioni della sindacabilità della discrezionalità amministrativa.