Di Gianluigi Giannuzzi Cardone
Nota a sentenza del Tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 513 del 20 febbraio 2023
La fattispecie decisa dalla sentenza in commento è destinata a riflettersi in maniera determinante sul personale civile impiegato presso il Ministero della Difesa transitato ad altre amministrazioni, ed in particolare al Ministero dell’Istruzione.
La sentenza, infatti, riconosce il diritto rivendicato dal ricorrente, militare transitato presso il Ministero dell’Istruzione in seguito a procedura di mobilità volontaria, di beneficiare dellassegna “ad personam” corrisposto nel ruolo di precedente appartenenza, revocato e negato in seguito al transito presso l’amministrazione scolastica sulla scorta dell’orientamento IGOP di cui alla nota n. 87925 dell’11.06.2020.
LA FATTISPECIE
Con ricorso proposto e depositato dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari alcuni lavoratori in servizio presso l’USR Puglia hanno rappresentato di essere stati originariamente assunti presso i ruoli militari del Ministero della Difesa e di essere successivamente transitati nei ruoli civili del ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del D.lgs. 66/2010, a causa di una sopravvenuta inidoneità derivante da motivi di salute non dipendenti da causa di servizio.
L’inquadramento nei ruoli civili avveniva in applicazione del CCNL Comparto Ministeri-Funzioni Centrali del 12.02.2018 e la conseguente differenza stipendiale era oggetto di conguaglio con attribuzione di assegno ad personam riassorbibile, così come previsto dall’art. 2, comma 8, D.M. 18/04/2002, il cui importo era pari alla differenza fra il superiore trattamento economico goduto “allo stesso titolo” all’atto del transito per sopravvenuta inidoneità al servizio militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa e il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi, riassorbibile con i “successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”.
Avendo successivamente utilmente partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta dal Ministero dell’Istruzione con DDG n.1255 del 31.07.2020 ed essendo transitati alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, i lavoratori ottenevano il riconoscimento della medesima posizione economica di cui al precedente incarico presso il Ministero della Difesa e “il trattamento economico previsto dal tabellare della fascia retributiva spettante, sempre in applicazione del medesimo CCNL del Comparto funzioni centrali del 12 Febbraio 2018, oltre alle competenze accessorie previste dalle norme e dai contratti”. Tuttavia, come anticipato il Ministero dell’Istruzione aveva definitivamente interrotto la corresponsione di detto assegno ad personam, con conseguente grave ed ingiusto pregiudizio economico, basandosi sull’erronea applicazione al caso di specie della disposizione di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001.
Il giudizio intrapreso dai lavoratori ha quindi avuto ad oggetto il diritto di al permanere dell’assegno mensile “ad personam successivamente al trasferimento per mobilità volontaria nei ruoli del Ministero dell’Istruzione.
Il Tribunale ha richiamato la norma di cui all’art. 30 comma 2 quinquies introdotto dalla legge n. 246 del 2005, in forza del quale per determinare il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio del dipendente trasferito per mobilità deve trovare applicazione esclusivamente la disciplina stabilita dai contratti collettivi dell’ente di destinazione, mentre deve per converso escludersi il mantenimento in capo al dipendente trasferito del trattamento accessorio corrisposto dall’amministrazione di provenienza.
In buona sostanza, ha rammentato il Giudice del Lavoro, viene garantito il rispetto del principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito nell’ente di provenienza mediante l’applicazione del criterio della assorbibilità della differenza tra i livelli retributivi in caso di passaggio da una amministrazione all’altra da attuarsi secondo le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi vigenti al momento del trasferimento per mobilità.
Il Tribunale ha quindi perentoriamente affermato che “il trattamento economico precedente al trasferimento viene conservato a meno che esso, nel suo complesso, non risulti inferiore a quello erogato presso l’ente di destinazione; nel caso in cui, sempre complessivamente considerato, risulti superiore, esso viene mantenuto con la tecnica dell’assegno ad personam.”
Tale meccanismo di garanzia è stata già scrutinato dalla Suprema Corte che con un orientamento consolidato ha affermato che “nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, nel caso di passaggio da una Amministrazione ad un’altra è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento”.
Nel caso del personale ex militare, poi transitato nei ruoli civili della Difesa e poi infine ad altra amministrazione sussiste inoltre un riconoscimento della medesima posizione economica del precedente incarico presso il Ministero della Difesa e quindi il conseguente trattamento economico previsto in applicazione del medesimo CCNL del Comparto Funzioni Centrali. Orbene, poiché il trattamento economico complessivo corrisposto dal Ministero dell’Istruzione è risultato inferiore a quello complessivamente goduto presso il Ministero della Difesa, il Giudice del Lavoro ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a conservare l’importo differenziale, da percepire ancora sotto forma di assegno ad personam.
Alle medesime conclusioni è giunto il Tribunale anche mediante un diverso iter argomentativo ovvero muovendo da quanto previsto dell’art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale del 18.04.2002 che trova accesso nella fattispecie grazie alla clausola del citato art. 30 comma 2 quinques che consente a una “diversa previsione” di garantire il mantenimento dell’assegno ad personam.
Orbene proprio l’art. 2, comma 8 del suddetto Decreto garantisce ai dipendenti appartenenti ai ruoli militari del Ministero della Difesa, transitati nei ruoli civili del ministero della Difesa, la corresponsione di un assegno ad personam pari alla differenza fra il superiore trattamento economico goduto “allo stesso titolo” all’atto del transito per sopravvenuta inidoneità al servizio militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa e il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi, riassorbibile con i “successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”.
La disposizione è, a giudizio del Tribunale barese, del tutto conforme con i generali principi che regolano le obbligazioni contrattuali nonchè con l’insegnamento del Consiglio di Stato (C. di Stato sez. V sentenza n. 5085 di data 12.9.2011): “del resto”, osserva il Giudice, “la mobilità realizza una cessione del contratto e detta cessione imporrebbe, come sostenuto dai ricorrenti, una sostanziale continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico”.
In buona sostanza, conclude il Tribunale ancora più chiaramente, l’indennità oggetto di controversia era entrata nel patrimonio dei lavoratori quale diritto acquisito e doveva quindi considerarsi quale parte integrante del trattamento retributivo, ricadendo di conseguenza nell’area di applicazione del divieto della c.d. reformatio in peius che garantisce il mantenimento del solo trattamento economico “con carattere di stabilità”, nella cui nozione rientra proprio l’assegno percepito dagli interessati riconosciuto loro in funzione della mansione svolta.