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Incarichi da Gps: interessante principio affermato in punto di coesistenza del diritto di riserva dei posti e di preferenza nella scelta della sede

Avv. Salvatore Spataro

Con Ordinanza collegiale depositata il 4.4.2023 il Tribunale di Caltanissetta, sezione lavoro, confermando l’ordinanza monocratica già favorevole alla lavoratrice, è ritornato su una importante affermazione di diritto in punto di esatta valenza del contemporaneo diritto alla nomina sulla riserva dei posti ed alla preferenza nella scelta della sede.

IL CASO: una docente, inserita in GPS presso la provincia di Caltanissetta-Enna, si trovava nella condizione sia di appartenere alle categorie protette ex L.68/99 ai fini dell’assunzione riservata quale invalida, sia di essere beneficiaria del diritto di precedenza nella scelta della sede, quale portatrice di handicap ex art.21 L.104/92.

L’USP di Caltanissetta ne disponeva la nomina (in seconda battuta, dopo aver annullato in autotutela precedenti nomine) in sede parecchio distante (oltre 70km) dalla residenza, ritenendo che il docente riservista  dovesse essere nominato solo su una fetta di posti accantonati in coda al normale scorrimento della graduatoria e che l’eventuale diritto di precedenza nella scelta della sede operasse unicamente all’interno di tale platea di posti residuali.

LA DECISIONE: il Tribunale di Caltanissetta, che aveva già accolto il ricorso d’urgenza della lavoratrice, veniva investito in sede collegiale dal reclamo dell’Amministrazione e, nel respingerlo, aveva modo – con ampia motivazione – di affermare chiari principi di diritto.

Dopo aver tratteggiato il quadro normativo di riferimento, richiamando sia la Legge 68/99 che la Legge 104/92, nel quadro della loro doverosa applicazione anche nelle operazioni di nomina contemplate dall’OM 112/2022, il Tribunale nisseno ha affermato

<<…Ad avviso del Collegio, la lettura corretta del complesso quadro normativo sopra delineato conduce a ritenere che la priorità prevista dal più volte menzionato art. 21 operi sull’intero contingente di sedi da destinare ai docenti aventi titolo all’assunzione.

Se così non fosse, se cioè la prescelta fosse circoscritta e limitata alle sedi residuate dopo lo scorrimento della graduatoria, verrebbe indebitamente compromesso e svilito il titolo preferenziale che la legge riconosce ai soggetti portatori di handicap in condizioni di gravità.

La preferenza ex art. 21 determina per chi ne ha diritto una priorità nella scelta della sede che prescinde dalla collocazione in graduatoria.

In altre parole, dato che i docenti riservisti, proprio in quanto titolari di riserva, fanno parte del contingente del personale docente da assumere, è all’interno di tale contingente che opera la preferenza di cui alla L. 104/1992…>>.

Particolarmente interessanti risultano anche i richiami alla Direttiva 78/2000/CE del 27 novembre 2000 ed alle condizioni di lavoro, fra cui innegabilmente vi sia anche l’assegnazione della  sede di lavoro: prosegue il Tribunale, infatti, <<…ove, infatti, l’assegnazione della sede di lavoro venga effettuata senza tener conto dello stato di disabilità del lavoratore, il datore di lavoro può privarlo delle cure e dell’assistenza oppure indurlo – per la necessità di mantenere queste ultime – all’abbandono dell’attività lavorativa…>>