Di Francesco Orecchioni
Consiglio di Stato, sentenza n. 4555/2023
Art.399, comma 3-bis D.Lgs. n.297/1994. Applicabilità nei confronti dei diplomati magistrali iscritti con riserva nelle G.A.E. Esclusione.
Nota MPI n.24335 11 agosto 2020. Contrasto con l’art. 339 D.Lgs. n.297/1994 e con l’O.M. n.60/2020. Sussistenza.
Nota MPI n.24335 11 agosto 2020. Illegittimità. Sussiste.
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Confermando la sentenza del Tar n. 2507/2021, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità della Nota M.P.I. AOODGPER n. 24335, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Filippo Serra, recante “precisazioni in merito alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021”.
Secondo il Ministero, la disposizione di cui all’art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone: “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”, trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”.
Moltissimi docenti – convocati per le immissioni in ruolo- a seguito di detta nota si sono trovati costretti a rinunciare nel timore di essere definitivamente espulsi dall’insegnamento nel caso di un probabile esito negativo del contenzioso.
Il contrasto delle indicazioni impartite dal Ministero con quanto previsto dall’O.M. n.60/2020 recante disposizioni per “l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124” (c.d. “GPS”) appariva da subito insanabile.
L’art. 16, comma 3, della citata Ordinanza prevede:
“Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.
Dunque -contrariamente a quanto si legge(va) nella nota citata-, la conferma in ruolo non determina la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale del comparto scuola (in questo caso, la GPS), per esplicita disposizione ministeriale.
Tale contrasto veniva rilevato anche dal giudice amministrativo con la sentenza n. 2507/2021.
La ratio della disposizione di cui all’art.399 D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dal n d.l. n. 126/2019, “è chiaramente ispirata dall’esigenza di “sfoltire” le graduatorie dai nominativi di coloro che hanno raggiunto una adeguata stabilità lavorativa”, stabilità che non può certo rinvenirsi nel acso dei docenti assunti “con riserva”.
La nota del Ministero ha finito per “rendere inoperanti le disposizioni dell’ordinanza ministeriale n.60”, “così ponendosi in contrasto con la normativa di rango primario” (il citato art. 399, comma 3 bis D.Lgs. n. 297/1994- N.d.R).
Una strana applicazione del principio meritocratico.
Secondo le disposizioni ministeriali, i docenti confermati in ruolo dei quali viene annullata l’assunzione perdono per sempre la possibilità di continuare ad insegnare, mentre i docenti- ugualmente assunti in ruolo- che non superano il periodo di formazione e prova, continuano ad essere inseriti nelle graduatorie di concorso e per le assegnazioni delle supplenze.
In pratica, i docenti che superano favorevolmente il periodo di prova vengono puniti con la decadenza dalle graduatorie, mentre coloro che non lo superano, possono continuare ad insegnare (!).
Davvero una singolare applicazione del principio meritocratico.
Si aggiunga che l’Ordinanza Ministeriale n.60/2020 è stata pubblicata il 10 luglio 2020, mentre la nota ministeriale reca la data dell’11 agosto 2020.
Se non si può pretendere che un docente precario sia in grado di accedere a tutte le disposizioni ministeriali, ci si aspetterebbe che quanto meno al Ministero conoscano le disposizioni emanate dallo stesso Ministero appena un mese prima.
Tanto più che nel caso in specie, la nota veniva diramata da un Direttore Generale.
Sembrerebbe davvero che al Ministero la mano destra non sappia quello che fa la mano sinistra.