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Bonus Mamma riconosciuto anche alle lavoratrici a tempo determinato

di Isetta Barsanti Mauceri

Nota a Tribunale di Prato – Sezione Lavoro- Sent. n. 5/2025

Con la sentenza n. 5 del 2025, il Giudice del lavoro del Tribunale di Prato ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice a tempo determinato a beneficiare dell’esonero contributivo che la L. n. 213/2023 (cd. L. Bilancio 2024) aveva previsto solo a favore delle lavoratrici a tempo indeterminato.

Con la pronuncia in commento, la giurisprudenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Prato ha ribadito il proprio orientamento in tema di divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato.

IL CASO

Una collaboratrice a tempo determinato, in servizio presso un’istituzione scolastica di Prato, nei termini e secondo le modalità previste dalle Circolari applicative delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2024 (art. 1 comma 180-182) aveva presentato domanda di esonero contributivo per l’anno 2024. La normativa, infatti, prevedeva l’accesso a detto beneficio a tutte le lavoratrici che fossero in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno tre figli con l’ultimo di età non superiore a 18 anni
  • per il 2024 in via sperimentale almeno due figli.
  • essere lavoratrice a tempo indeterminato nel pubblico o nel privato con esclusione delle lavoratrici domestiche.

La collaboratrice scolastica, pur in possesso di tutti i requisiti relativi al numero dei figli ed all’età di questi, pur tuttavia era esclusa dall’applicazione della norma in questione in quanto lavoratrice a tempo determinato. In tal senso vani erano stati i tentativi esperiti stragiudizialmente sia con lettere indirizzate all’INPS che all’Amministrazione scolastica. La risposta univoca era stata che la lavoratrice era esclusa dal beneficio in quanto lavoratrice a tempo determinato.

Non rimaneva dunque che proporre ricorso al Giudice del Lavoro e così è stato.

Il ricorso è stato presentato secondo il rito di cui all’art. 28 Dl,vo 150/11 assumendo che le disposizioni della L. di Bilancio 2024 e le circolari applicative in forza delle quali il beneficio era escluso a favore della lavoratrice a tempo determinato fosse discriminatoria fosse una norma discriminatori. 

LA SENTENZA

Il Tribunale di Prato dopo aver esaminato in sede cautelare la legittimità dell’applicazione del rito antidiscriminatorio, l’ha esclusa convertendo in rito ordinario il giudizio, sulla base di un’interpretazione restrittiva, ma letterale delle disposizioni di cui al Dl.vo 150/11 ed all’esito dell’udienza di merito ha ritenuto palese la disparità di trattamento operata dalla norma e contraria al principio europeo di non discriminazione sul lavoro a termine.

Si legge, infatti, nella sentenza in commento come nel caso concreto fosse evidente come la disparità di trattamento fosse generata solo dalla diversa durata del contratto e che, quindi, stante la insussistenza di ragioni oggettive che giustificassero una diversa ragione di trattamento, le condizioni di impiego dovevano ritenersi le medesime e quindi il beneficio di cui di discuteva avrebbe dovuto applicarsi anche alle lavoratrici a tempo determinato.

La decisione del Tribunale di Prato, assolutamente in linea con i principi comunitari sul divieto di disparità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato segue il solco già tracciato dalla copiosa giurisprudenza in tema di attribuzione del beneficio della Carta docente, laddove il Giudice del Lavoro del medesimo tribunale sono anni che decide i ricorsi proposti da lavoratrici e lavoratori ugualmente discriminati in ragione della durata del contratto di lavoro sottoscritto.

In conclusione, si deve rilevare come il legislatore- nelle more della decisione del presente giudizio- con la L. di Bilancio 2025 abbia introdotto alcuni correttivi sul punto, estendendo il beneficio di cui si tratta anche alle lavoratrici a tempo determinato, riducendone, però, l’ammontare e prevedendo alcune limitazioni di reddito.