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L’immissione in ruolo comporta sempre la decadenza da ogni graduatoria? di Francesco Orecchioni

Pubblichiamo una nota del nostro socio Francesco Orecchioni a commento della Nota M.P.I. n. 24335 dell’11 agosto 2020.

(“Precisazione in merito alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021 (Allegato A)”.Depennamento da tutte le graduatorie del personale assunto in ruolo con riserva.

Con la nota in oggetto -a firma del Direttore Generale del Personale Scolastico- sono state impartite ulteriori indicazioni operative per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2020/2021.

Di seguito il testo della Nota.

“A seguito dei quesiti pervenuti, con riferimento alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente l’anno scolastico 2020/2021 (Allegato A), si ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all’art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone: “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”, trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”.

Orbene, se in linea di massima appare ragionevole l’esclusione dalle graduatorie per l’assegnazione delle supplenze con riguardo a docenti nominati in ruolo, l’estensione di tale disposizione ai docenti assunti “con riserva” suscita non poche perplessità.

Tale perplessità è destinata a crescere, una volta esaminate le argomentazioni del Ministero.

Secondo l’Amministrazione, infatti, la regola introdotta a seguito dell’introduzione del comma 3 bis all’art. 399 del D. Lgs. n. 297/1994 troverebbe applicazione nel caso de quo “in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa”.

E’ da dubitare che nelle intenzioni del Legislatore ci fosse la volontà di estendere tale disposizione al personale assunto con riserva, anche perché di tale volontà non appare traccia nei lavori parlamentari.

Ma soprattutto occorre considerare che l’assunzione “con riserva” è un atto del tutto atipico, non equiparabile in alcun modo all’assunzione a pieno titolo.

Com’è noto, infatti, nei contratti (a tempo determinato ed indeterminato) stipulati con i docenti inseriti “con riserva” nelle relative graduatorie, è inserita una clausola risolutiva espressa, che non compare nei contratti stipulati col personale inserito a pieno titolo.

C’è inoltre da ricordare che – per giurisprudenza costante – l’assunzione del pubblico dipendente – ancorchè disposta in regime contrattualistico- è soggetta al rigoroso rispetto della procedura concorsuale, in forza del disposto di cui all’art. 97 Cost.

In virtù di quanto sopra, la “nomina” (melius, la procedura d’individuazione dell’avente diritto alla stipulazione del contratto) viziata dal mancato rispetto della graduatoria concorsuale (o comunque da un errore nella procedura d’individuazione) comporta la nullità del contratto.

Orbene, come può trovare giustificazione il depennamento da tutte le graduatorie (comprese quelle per il conferimento delle supplenze) in forza della stipulazione di un contratto nullo per violazione di norme imperative?

L’annullamento del contratto  dovrebbe comportare “a cascata” l’annullamento di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali, ivi compreso l’eventuale depennamento dalle graduatorie di cui sopra.

Oltre tutto, il contenuto della Nota in esame appare in contrasto con quanto disposto dallo stesso Ministero, con Ordinanza n. 60/2020.

L’art. 16, comma 3 della citata O.M. dispone infatti:

Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.

Dunque, per il Ministero, una volta risolto (positivamente per l’Amministrazione) il contenzioso che aveva portato all’immissione in ruolo con riserva, il dipendente ha diritto all’inclusione nelle GPS.

Nella Nota in esame, si sostiene invece che l’immissione in ruolo con riserva porta alla decadenza da ogni graduatoria “finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato”, quale è appunto la GPS.

Per la cronaca, l’O.M. citata porta la data del 10 luglio 2020 (dunque successiva alla modifica dell’art. 399 D. Lgs. 297/1994), mentre la Nota in commento reca la data dell’11 agosto 2020.

In poche parole, a distanza di un mese, il Ministero avrebbe smentito se stesso, senza peraltro fare alcun cenno esplicito all’abrogazione in parte qua dell’Ordinanza, abrogazione che in ogni caso sarebbe stata disposta non con nuova Ordinanza, ma con “precisazione” in merito alle “istruzioni operative”.

Sorgono  pertanto forti dubbi di legittimità in ordine alla Nota in commento.